Figli legittimati



Prima dell' entrata in vigore, a far tempo dal 7 febbraio 2014, della riforma della filiazione, ai sensi del I comma dell'art. 567, era previsto che la legge equiparasse, ai fini della successione ab intestato i figli legittimati a quelli legittimi. Attualmente non esiste più la categoria dei figli legittimati: la norma prescrive unicamente l'equiparazione degli adottivi ai "figli", senz'altra qualificazione.

Al riguardo è il caso di osservare che, nel nostro ordinamento, la legittimazione attribuiva a colui che fosse nato fuori dal matrimonio la qualità di figlio legittimo (cfr. l'abrogato art. 280, I comma, cod.civ. ). Due erano le modalità per il cui tramite si perveniva alla legittimazione: il sopravvenuto matrimonio tra i genitori naturali ed il provvedimento del giudice (art. 280, II comma, cod.civ.).

Tra gli interpreti era stata posta la questione dello specifico caso del figlio riconosciuto da uno soltanto dei genitori prima dello scioglimento del matrimonio (per morte o per divorzio) e, solo in epoca successiva, riconosciuto anche dall'altro nota1. Il dubbio che si poneva al riguardo era quello se considerare tale discendente come legittimato da entrambi o meno, Ciò all'evidente fine di applicare nei confronti del medesimo la relativa disciplina. Un esempio varrà a chiarire il concetto. Si ponga il caso di Tizio e Tizia che avessero generato un figlio, Sempronio. Successivamente alla nascita Tizio riconosce come figlio naturale Sempronio, indi viene meno dopo aver sposato Tizia. Tizia, alcuni anni dopo il decesso del coniuge, decide anch'essa di riconoscere il figlio Sempronio, indi muore. Soltanto se si fosse ritenuto che Sempronio succedesse come figlio legittimo alla madre il medesimo avrebbe vantato la facoltà di commutazione (anche questa prevista da norma abrogata) nei confronti di eventuali fratelli naturali ed il diritto di non subire l'esercizio della commutazione da parte degli altri fratelli legittimi.

L'opinione negativa, sostenuta da autorevole dottrina nota2, partiva da un assunto: per aversi legittimazione sarebbe occorsa la sussistenza i due elementi caratterizzanti (vale a dire il riconoscimento ed il sopravvenuto matrimonio) sia al momento del riconoscimento da parte del padre, sia di quello operato dalla madre. Era tuttavia preferibile il parere contrario che tendeva a considerare il matrimonio, ai fini della legittimazione, non tanto come rapporto di cui si chiede la sussistenza per tutta la vicenda, piuttosto come atto nota3. Sicuramente l'intervenuto matrimonio si sarebbe palesato essenziale ai fini della legittimazione, ma non nel senso della permanenza del vincolo (non si sia cioè sciolto per qualsivoglia causa) al tempo del secondo riconoscimento.

Passando ad esaminare la legittimazione per provvedimento del giudice, è opportuno rilevare anzitutto che, secondo una tesi, essa avrebbe prodotto i propri effetti nei confronti del genitore riguardo al quale fosse stata stata concessa a far tempo dall'emissione del provvedimento di primo grado. L'efficacia sarebbe stata invece sospesa in caso di reclamo, venendo meno nell'ipotesi in cui esso fosse stato accolto. Secondo un'altra impostazione gli effetti della legittimazione sarebbero decorsi piuttosto dalla scadenza del termine per impugnare il provvedimento di accoglimento o dalla data della sentenza della corte d'appello. Per la prima tesi, nel caso in cui la sentenza fosse stata pronunciata solo dopo la morte del genitore riguardo al quale la legittimazione era stata concessa, il figlio non avrebbe potrebbe succedergli in qualità di figlio legittimato, quand'anche lo stesso genitore avesse presentato la domanda prima di morire. Tale soluzione avrebbe comportato, come evidente, conseguenze senza dubbio ingiuste nei confronti del figlio che sarebbe stato privato del più importante effetto della legittimazione comunque voluta dal genitore.

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Note

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A.E. Platania, Le categorie dei successibili, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, (Successioni legittime e necessarie), Torino, 2000, p.161; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2002, p.340.
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Cfr. Cicu, Successione legittima e dei legittimari, Milano, 1947, p.17. La tesi positiva, seguita dalla giurisprudenza e dalla dottrina dominanti affermava, in buona sostanza che il matrimonio rilevasse non come rapporto, ma come atto. Tuttavia, tale argomentazione ha prestato il fianco alla critica da parte di Mengoni: si è detto, in particolare, che la tesi favorevole ad ammettere il coniuge superstite a legittimare il figlio con un riconoscimento tardivo non si sarebbe conciliata facilmente con le regole della fattispecie a formazione successiva, la quale può considerarsi perfezionata solo se in un certo momento della vicenda coesistono tutti gli elementi che la costituiscono. L'elemento con il quale il riconoscimento, avvenuto dopo il matrimonio, deve coesistere non è il matrimonio come atto, il quale una volta accaduto è un fatto storicamente esaurito, bensì il matrimonio come rapporto. Così Mengoni, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.63.
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Allara, La successione familiare suppletiva: corso di diritto civile, Torino, 1954, p. 155; Carraro, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, pp. 103 e ss..
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Bibliografia

  • ALLARA, La successione familiare suppletiva: corso di diritto civile, Torino, 1954
  • CARRARO, La vocazione legittima alla successione, Padova, 1979
  • MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000
  • PLATANIA A.E., Le categorie di successibili, Torino, Il dir. priv. nella giurisprudenza a cura di Cendo, 2000

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