Figli adottivi (successione ab intestato)



L'art. 567 cod.civ. prevede una completa equiparazione degli adottivi ai figli. Viene altresì disposto che i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante Tale è la regola per l'adozione c.d, "ordinaria". Va, tuttavia, precisato che il sistema delle adozioni ha subito una radicale riforma con la Legge 4 maggio 1983, n. 184, che ha distinto l'adozione di minorenni, che comporta l'acquisto da parte dell'adottato dello stato di figlio legittimo degli adottanti, rispetto all'adozione dei maggiorenni. La configurazione di quest'ultima, al contrario, è rimasta tale e quale quella dell'impianto originario del Codice civile. All'adozione ordinaria viene parificata, quanto a regolamentazione ed effetti, l'adozione di minori c.d. "in casi particolari".

Da tale assetto normativo discende che per i minori adottati ai sensi della nuova disciplina, lo status di figlio non è più limitato ai parenti in linea retta, estendendosi anche ai parenti in linea collaterale. Dunque mentre il codice civile parla ancora di semplice equiparazione tra adottivi e figli con portata limitata al solo adottante, gli artt. 6 e ss. della Legge 184/83 espressamente affermano l'estensione dello status di figlio all'adottato minore. Ai sensi dell'art. 27 l.cit. infatti "per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome". L'adottato minore di età, non già è semplicemente equiparato al figlio nato nel matrimonio, ma diventa in tutti i sensi tale. Da notarsi come il riconoscimento in Italia di pronunzie straniere possa importare addirittura il recepimento di rapporti adottivi da parte di coppie omosessuali (Tribunale di Firenze, 7 marzo 2017).

Ne segue che il disposto dell'art. 567 cod. civ., secondo il quale i figli adottivi sono estranei ai parenti dell'adottante, va inteso correttamente come applicabile ai soli casi di adozione ordinaria del maggiorenne o del minore nei casi particolari previsti dagli artt. 44 e ss. della Legge 184/83 nota1. Quanto ai figli adottivi (adozione ordinaria) che sono equiparati ai figli nati nel matrimonio, non può che reiterarsi come i diritti ereditari loro spettanti siano limitati alla successione del solo adottante, in vista del principio generale per cui l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, nè tra l'adottato ed i parenti dell'adottante (art. 300, II comma, cod.civ.), regola che non solo non viene in alcun modo derogata dalle norme sulla successione a causa di morte, ma addirittura ribadita dal riferito tenore dell'art. 567 cod. civ. .

Nel caso in cui i discendenti dell'adottato succedono per rappresentazione all'adottante (art. 468 cod.civ. ) non sono da comprendersi tra essi gli eventuali figli adottivi dello stesso adottato premorto. In tema di rappresentazione non potrebbe infatti ipotizzarsi una siffatta vocazione indiretta, stante il ricordato principio della personalità del vincolo dell'adozione nota2.

Anche per i figli adottivi può verificarsi che il rapporto di filiazione venga a stabilirsi nel tempo successivo alla morte dell'adottante. L'ipotesi è quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 298 cod.civ. il quale dispone che, in tal caso, l'adozione produce eccezionalmente i suoi effetti non già dalla data del provvedimento che l'ammette, bensì dalla morte dell'adottante, con la rilevante conseguenza che il figlio adottivo è ammesso alla di lui successione.

Quanto alle ipotesi di revoca dell'adozione, poiché gli effetti della stessa cessano dal giorno in cui passa in giudicato la relativa sentenza (cfr. art. 309 cod.civ. ) si ha che, nell'ipotesi in cui l'adottante muoia prima di tale momento, l'adottato non perde il diritto a succedergli. In siffatta eventualità, qualora la revoca fosse pronunziata per fatto imputabile all'adottato, costui sarebbe escluso per indegnità dalla successione, risultandone parimenti esclusi anche i suoi discendenti (cfr. artt. 306 e 309 cod.civ.). Ciò in quanto, come visto, la revoca fa cessare gli effetti dell'adozione. Tale esclusione dei discendenti dell'adottato non si verifica invece quando la revoca dell'adozione non sia stata chiesta dall'adottante, venendo escluso l'adottato dalla successione per il solo fatto di essere incorso in un caso di indegnità: in questo caso ha infatti modo di operare in favore dei discendenti il diritto di rappresentazione.

Note

nota1

Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano 2002, p.343; Azzariti-Iannacone, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, in Giur.sist.dir.civ. diretta da Bigiavi, Torino, 2000, pp. 398 e ss..
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nota2

A.E. Platania, Le categorie dei successibili, in Il diritto privato nella giurisprudenza a cura di Cendon, vol. II, (Successioni legittime e necessarie), Torino, 2000, pp. 163 e ss..
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Bibliografia

  • AZZARITI-IANNACONE, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, Torino, Giur.sist.dir.civ. Bigiavi, 2000
  • PLATANIA A.E., Le categorie di successibili, Torino, Il dir. priv. nella giurisprudenza a cura di Cendo, 2000

Prassi collegate

  • Quesito n. 276-2015/C, Problemi successori in tema di adozione e successione delle leggi nel tempo
  • Quesito n. 138-2014/C, Fratelli adottivi e rappresentazione
  • Quesito n. 566-2007/C, Adozione speciale e diritti successori, limiti alla rappresentazione

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