Fidejussione omnibus



Con la locuzione fidejussione omnibus viene designato l'accordo in funzione del quale un soggetto si rende garante dell'adempimento non già di una certa obbligazione o di un debito determinato, bensì di una o più obbligazioni future nota1.
Il problema è costituito dal sindacato circa la sussistenza dei requisiti generali di cui all'art. 1346 cod. civ. (determinatezza/determinabilità) in relazione all'oggetto della fidejussione, quando questa si riferisca a debiti futuri (Cass. Civ. Sez. I, 3386/89 ). In materia va segnalato l'intervenuto del legislatore che ha assunto espressamente in considerazione la figura, introducendo con la l. 154/92 significative innovazioni alla disciplina del codice civile, che nulla disponeva al riguardo.
L'art. 1938 (il cui testo attuale è stato introdotto con la legge 17 febbraio 1992, n. 154) prescrive ora espressamente la possibilità che la fidejussione possa essere prestata anche in relazione a obbligazioni future o condizionali con la previsione, nel primo caso, dell'importo massimo garantito nota2. Anteriormente all'entrata in vigore di questa norma si riteneva ammissibile che l'istituto di credito garantito potesse giovarsi della fidejussione concessa dal terzo anche quando i debiti fossero ricollegati ad operazioni in cui la banca avesse esercitato il potere discrezionale di aumentare, nel corso dell'esecuzione del rapporto intercorso con il debitore principale, l'ammontare dell'esposizione di costui nei propri confronti in via definitiva, temporanea od eccezionale (Cass. Civ. Sez. III, 10448/94 ) nota3.
Sono sorti dubbi circa la natura interpretativa o novativa della novella nota4, dubbi risolti dalla giurisprudenza in quest'ultimo senso, con la conseguenza che le opportune limitazioni introdotte in relazione all'ammontare massimo del debito garantito non sono state reputate applicabili ai rapporti anteriori alla nuova norma ( Cass. Civ. Sez. III, 9099/95 ; Cass. Civ. Sez. III, 1101/95 ; Cass. Civ. Sez. III, 8582/94 ; Cass. Civ., Sez. I, 16705/03 ). Nel solco di quest'opinione è stato altresì deciso che il rapporto di garanzia che al tempo dell'entrata in vigore della nuova disciplina fosse stato già in essere, conserva efficacia solo per le obbligazioni principali già sorte, mentre non lo è in relazione alle obbligazioni principali venute in essere successivamente (Cass. Civ. Sez. III, 10981/01 ). A questi fini sarebbe necessaria una nuova manifestazione di volontà del garante e, soprattutto, la previsione dell'importo massimo garantito. In questo senso ci si è spinti fino a parlare di "nullità sopravvenuta" delle convenzioni o delle clausole in contrasto con la nuova disciplina (Cass. Civ. Sez.I, 2871/07 ) anche se è il caso di osservare come più congruente sarebbe il mero richiamo al principio secondo il quale tempus regit actum .
Ulteriore aspetto problematico è connesso alla legittimità di clausole dell'accordo fidejussorio alla stregua della quali sia sancita la sopravvivenza dell'obbligazione di garanzia anche nell'ipotesi in cui sia invalida la fonte dell'obbligazione principale. Il dubbio nell'ipotesi riveste più che altro la qualificazione giuridica di una siffatta pattuizione, la cui ammissibilità è stata peraltro positivamente accertata dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, 5720/04 ).
A prescindere dalla problematica della fidejussione omnibus, il debito futuro può venire in considerazione anche con riferimento all'eventualità che costituisca l'oggetto di un accordo preliminare di accollo, ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 5102/88).

Note

nota1

Calderale, voce Fideiussione omnibus, in Dig. disc. priv., vol. VIII, 1992, p. 278.
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nota2

La previsione dell'importo massimo garantito è stata accolta con soddisfazione dalla dottrina, in quanto volta a porre un freno all'indefinito allargamento dell'oggetto della garanzia fideiussoria (Valcavi, Sulla nullità ope legis delle fideiussioni omnibus e sulle relative conseguenze, in Foro it., vol. I, 1992, p. 792).
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nota3

Si esprimevano a favore dell'istituto anche il Rescigno, Il problema della validità delle fideiussioni c.d. omnibus, in Banca, Borsa e titoli di credito, 1972, p. 22; Piazza, La giurisprudenza di merito si ribella alla Cassazione: la fideiussione omnibus è nulla!, in Giust. civ., t. I, 1986, p. 2014 e Terranova, Validità ed effetti della fideiussione generale, in Riv.dir.comm., 1987, vol. II, p. 148.
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nota4

Sosteneva la natura interpretativa della norma, con la conseguente sua retroattività, Valcavi, Sul carattere interpretativo della norma che vieta le fideiussioni omnibus illimitate e sulla sua applicazione retrospettiva alle liti pendenti, in Foro it., vol. I, 1993, p. 2172, sulla base della disparità che si sarebbe altrimenti creata tra fideiussioni nuove e vecchie. La dottrina maggioritaria si era invece schierata a favore della natura innovativa della norma, non sussistendo alcun argomento dal quale desumere la diversa qualificazione (Franzoni, Fideiussione omnibus e jus superveniens, in Contratto e impresa, 1993, p. 428 e Mariconda, Fideiussione omnibus, irretroattività della novella, clausola a prima richiesta, in Corriere giuridico, 1993, p. 695).
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Bibliografia

  • BRUGGI, La fideiussione omnibus fra recente passato e prossimo futuro, Foro it., 1992
  • CALDERALE, Fideiussione e contratto autonomo di garanzia, Bari, 1989
  • FRANZONI, Fideiussione omnibus e jus superveniens, Contratto e impresa, 1993
  • MARICONDA, Fideiussione omnibus, irretroattività della novella, clausola a prima richiesta, Corr.giur., 1993
  • PIAZZA, La giurisprudenza di merito si ribella alla Cassazione: la fideiussione ominibus, Giust.civ., I, 1986
  • RESCIGNO, Il problema della validità delle fideiussioni c.d. omnibus, Banca, borsa e titoli di credito, 1972
  • TERRANOVA, Validità ed effetti della fideiussione generale, Riv.dir.comm., II, 1987
  • VALCAVI, Sul carattere interpretativo della norma che vieta le fideiussioni omnibus illimitate e sulla sua applicazione retrospettiva alle liti pendenti, Foro it., I, 1993
  • VALCAVI, Sulla nullità ope legis delle fideiussioni omnibus e sulle relative conseguenze, Foro it., I, 1992

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