Fatto, atto, negozio giuridico



Le nozioni di fatto, atto, negozio giuridico, evocano figure connotate da un rapporto da genere a specie. Si tratta di fattispecie estranee alla terminologia del codice civile, pur corrispondendo tra gli interpreti a consolidate categorie giuridiche. E' per questo che una disamina di tali figure si pone come essenziale ai fini dello studio della dinamica delle vicende giuridiche, con particolare riguardo al rapporto giuridico. Una volta infatti analizzati i soggetti e gli oggetti, delineata altresì la configurazione del rapporto, diviene indispensabile procedere all'analisi dell'aspetto propulsivo dell'attività giuridica. Che cosa determina l'insorgenza, lo sviluppo, la modificazione e l'estinzione delle relazioni e dei rapporti giuridici?

La risposta deve essere ricercata in relazione alle fattispecie evocate: fatto, atto, negozio giuridico possono infatti essere considerati gli agenti eziologici della dinamica giuridica .

Il fatto giuridico costituisce la categoria omnicomprensiva, la più vasta, entro la quale risultano logicamente ricomprese quella degli atti giuridici e dei negozi giuridici.

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Assai succintamente, salvi gli approfondimenti che verranno effettuati in sede di trattazione delle singole figure:

  1. fatti giuridici possono definirsi quegli accadimenti (di qualsiasi tipo essi siano: umani, ovvero naturalistici) ai quali la norma riconnette la produzione di effetti giuridici;
  2. meri atti giuridici sono quelle condotte umane coscienti e volontarie, alle quali il diritto connette effetti giuridici, indipendentemente dal fatto che la volontà umana abbia voluto tali effetti (cioè indipendentemente dal fatto che siano stati posti in essere avendo di mira determinati effetti, i quali pertanto si producono in virtù del disposto normativo);
  3. negozi giuridici sono quegli atti posti in essere dall'uomo che  producono effetti rilevanti per il diritto in forza del fatto che tali  effetti siano stati voluti (sul presupposto che siano ritenuti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento). Riferendo la tripartizione in esame a condotte umane (vale a dire con l'esclusione dei fatti naturalistici) è possibile visualizzare nel modo seguente la progressione dei requisiti necessari per verificare la consistenza di ciascuna fattispecie:

REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'EFFICACIA DELLA FATTISPECIE

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Si faccia attenzione al fatto che la rappresentazione grafica evidenzia non già la maggior comprensività della categoria "negozi" rispetto a quella dei "fatti" o dei "meri atti", bensì il semplice crescendo dei requisiti necessari ai fini dell'efficacia di ciascuna fattispecie , nel senso che l'atto negoziale è connotato dall'indispensabile compresenza della materialità della condotta, dalla coscienza e volontarietà di essa, nonché dall'intento, dalla volontà degli effetti.

Bibliografia

  • BETTI , Anormalità del negozio giuridico, Padova, Esercitazioni romanistiche su casi pratici, XIV, 1930
  • BRUGI, Della proprietà, Napoli, I, 1911
  • DE GIOVANNI, Fatto e valutazione nella teoria del negozio giuridico, Napoli, 1958
  • DONATI DONATO, Atto complesso, autorizzazione, approvazione, Modena, 1903


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