Le norme e la volontà delle parti possono contemplare la verificazione di fatti che si pongono come presupposto per la produzione di effetti giuridici
nota1 .
Si pensi al meccanismo della condizione, mediante la quale le parti subordinano in varia misura l'efficacia del contratto alla verificazione di un evento specifico. Si pensi ancora alla legge, che contempla il decorso di una certa misura di tempo cui segue, ad esempio, la prescrizione di un diritto.
Frequentemente è dato di osservare che, ai fini dell'effetto previsto, risulta necessario il contemporaneo riscontro di più situazioni specifiche. Si pensi all'usucapione: occorre che al decorso del tempo si affianchi una determinata situazione possessoria in capo al soggetto a favore del quale il diritto viene acquisito
nota2 .
Da quanto detto, scaturisce la definizione di fattispecie semplice (che consiste per l'appunto in un fatto soltanto) e di fattispecie complessa (che consta di più situazioni tipo, di una pluralità di fatti giuridici) nota3.L'efficacia riconnessa da una norma (o dalla volontà delle parti) alla fattispecie complessa non si produce se non quando si possono dire sussistenti tutti gli elementi propri di essa: in tale momento si potrà riferire che si sia raggiunto l'effetto che le è proprio
nota4 .
Quando appunto la fattispecie si compone di vari elementi, è possibile che ciascuno di essi, via via che venga ad esistenza, sortisca effetti, la cui natura preliminare è quella di predisporre l'effetto finale o definitivo. Si pensi alla fase della pendenza della condizione, nella quale è comunque data alla parte la possibilità di richiedere l'adozione di misure cautelari. La tutela anticipata in attesa ed in previsione del compiuto realizzarsi della fattispecie corrisponde alla protezione concessa dall'ordinamento e propria degli effetti prodromici o preliminari della fattispecie (aspettativa)
nota5 .
Note
nota1
Occorre però notare che autorevole opinione (Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.105) ritiene di attribuire il termine presupposto solo ad un elemento, un fatto, che non concorre a determinare l'evento, ma sia un "distinto evento senza del quale il nuovo non può verificarsi". Altra dottrina (Barbero, Il sistema del diritto privato , Torino, 1993, p.146) invece ritiene che in questi casi si possa comunque parlare di una pluralità di avvenimenti che concorrono a determinare uno specifico effetto giuridico con una precisa scansione temporale-cronologica.
top1nota2
Così Bigliazzi-Geri, Breccia. Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1980, p.446.
top2nota3
Scognamiglio, Fatto giuridico e fattispecie complessa, in Riv.trim.dir. e proc. civ., 1954, p.331 e ss.
top3nota4
Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.80.
top4nota5
Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.143.
top5 Bibliografia
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
- SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1954