Fattispecie semplice e fattispecie complessa



Le norme e la volontà delle parti possono contemplare la verificazione di fatti che si pongono come presupposto per la produzione di effetti  giuridicinota1 .

Si pensi al meccanismo della condizione, mediante la quale le parti subordinano in varia misura l'efficacia del contratto alla verificazione di un evento specifico. Si pensi ancora alla legge, che contempla il decorso di una certa misura di tempo cui  segue, ad esempio, la prescrizione di un diritto.

Frequentemente è dato di osservare che, ai fini dell'effetto previsto, risulta necessario il contemporaneo riscontro di più situazioni specifiche. Si pensi all'usucapione: occorre che al decorso del tempo si affianchi una determinata situazione possessoria in capo al soggetto a favore del quale il diritto viene acquisitonota2 .

Da quanto detto, scaturisce la definizione di fattispecie semplice (che consiste per l'appunto in un fatto soltanto) e di fattispecie complessa (che consta di più situazioni tipo, di una pluralità di fatti giuridici) nota3.

L'efficacia riconnessa da una norma (o dalla volontà delle parti) alla fattispecie complessa non si produce  se non quando si possono dire sussistenti tutti gli elementi propri di essa: in tale momento si potrà riferire che si sia raggiunto l'effetto che le è proprionota4 .

Quando appunto la fattispecie si compone di vari elementi, è possibile che ciascuno di essi, via via che venga ad esistenza, sortisca effetti, la cui natura preliminare è quella di predisporre l'effetto finale o definitivo. Si pensi alla fase della pendenza della condizione, nella quale è comunque data alla parte la possibilità di richiedere l'adozione di misure cautelari. La tutela anticipata in attesa ed in previsione del compiuto realizzarsi della fattispecie corrisponde alla protezione concessa dall'ordinamento e propria degli effetti prodromici o preliminari della fattispecie (aspettativa)nota5 .

Note

nota1

Occorre però notare che autorevole opinione (Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.105) ritiene di attribuire il termine presupposto solo ad un elemento, un fatto, che non concorre a determinare l'evento, ma sia un "distinto evento senza del quale il nuovo non può verificarsi". Altra dottrina (Barbero, Il sistema del diritto privato , Torino, 1993, p.146) invece ritiene che in questi casi si possa comunque parlare di una pluralità di avvenimenti che concorrono a determinare uno specifico effetto giuridico con una precisa scansione temporale-cronologica.
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nota2

Così Bigliazzi-Geri, Breccia. Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.I, Genova, 1980, p.446.
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nota3

Scognamiglio, Fatto giuridico e fattispecie complessa, in Riv.trim.dir. e proc. civ., 1954, p.331 e ss.
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nota4

Gazzoni, Manuale di dir.priv., Napoli, 1996, p.80.
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nota5

Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p.143.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1954

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