Fattispecie indirette: discrimine tra pattuizioni valide e patti successori invalidi



Talvolta il sindacato circa la validità della convenzione alla stregua dell'art. 458 cod.civ. si palesa specialmente difficile. Vengono in esame al riguardo quelle pattuizioni che, in virtù del collegamento negoziale con un'eventuale ulteriore attribuzione, sortiscono l'effetto di attribuire, seppure indirettamente, diritti successori nota1.

Si pensi all'obbligazione che venga assunta verso la propria sorella, in relazione ad una attribuzione effettuata dal genitore in favore della moglie di colui che si è obbligato con lo specifico scopo di perequare la situazione tra figli del disponente (cioè l'obbligato e la sorella). Detta obbligazione è stata giudicata nulla per contrarietà al divieto di cui all'art.458 cod.civ. . La ragione giustificativa della detta obbligazione va infatti ricercata sia nella rinunzia della sorella a far valere l'eventuale lesione della porzione legittima, sia nell'intento di addivenire alla sistemazione dei rapporti tra fratelli con riferimento all'apertura della futura successione del comune genitore (Cass. Civ. Sez. II, 4712/78 ).Cosa dire inoltre del contratto di rendita vitalizia in cui sia stato previsto che l'attribuzione a carico del vitaliziato ed a favore del vitaliziante, tenuto all'esecuzione di prestazioni anche non patrimoniali verso il primo, venga posposta alla data della morte del vitaliziato, il tutto sotto la condizione risolutiva il cui evento consista nella sopravvenienza di una situazione di assoluta necessità per il vitaliato di vendere in tutto o in parte i beni destinati al vitaliziante? E' stato in proposito deciso che la negoziazione non viola il divieto dei patti successori quando sia stato contestualmente previsto che, nell'ipotesi in cui abbia a verificarsi la condizione, venga riconosciuto al vitaliziante un equo compenso con riferimento alle prestazioni eseguite (Cass. Civ. Sez. III, 6083/88). Non è stato inoltre ritenuto contrario al divieto qui in considerazione la clausola della polizza di assicurazione contro gli infortuni che prevede l'intrasmissibilità agli eredi del diritto alla indennità per invalidità permanente non ancora liquidata od offerta all'assicurato all'epoca della di lui morte per fatto indipendente dal sinistro. La detta pattuizione infatti non può considerarsi dispositiva di un diritto facente parte dell'asse ereditario, segnando piuttosto i limiti di efficacia della polizza e il tempo finale dell'obbligo facente capo all'assicuratore (Cass. Civ. Sez. III, 4912/92). Non violerebbe il divieto in parola neppure il patto con il quale un padre si impegni, a fronte della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dei figli, a custodire ed accrescere senza cederla a terzi una collezione di quadri (Cass. Civ. Sez. II, ord. 14110/2021).

A specifica disamina sottoporremo ulteriori fattispecie dai contorni incerti, soprattutto con riferimento alla pratica conformazione conferita dalle parti: tali il contratto a favore di terzo nel quale la prestazione deve essere eseguito in esito alla morte dello stipulante (art.1412 cod.civ. ), il mandato post mortem, in relazione al quale l'incarico deve cioè essere svolto dopo il venir meno del mandante ed il contratto di assicurazione sulla vita nel quale il beneficiario non può che essere un soggetto differente dall'assicurato (art.1920 cod.civ. ). Infine riferiremo delle clausole di consolidazione o di accrescimento in tema di società, pattuizioni qualificate dallo scopo di impedire che, una volta venuto meno uno dei soci, gli altri abbiano ad assistere all'ingresso nella compagine di soggetti non conosciuti o sgraditi.

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Note

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Analogamente Palazzo, Le successioni, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p.216; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.34.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

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