La cessione dei beni ai creditori (cessio bonorum) è definibile ai sensi dell'
art.1977 cod.civ. come un mandato in rem propriam conferito ai creditori ai quali viene conferito il potere di liquidare le attività del debitore e di ripartirne il ricavato. La figura non è quindi dotata di efficacia traslativa nè importa la liberazione del debitore, se non nella misura in cui ciascun creditore abbia ricavato una somma pari all'entità del proprio credito.
La cessione dei beni in discorso si differenzia pertanto da analoghi istituti, quali il
concordato preventivo di cui all'art.
160 l.fall. (con particolare riferimento alla modalità che si estrinseca nella cessione dei beni), il concordato fallimentare di cui all'art.
124 l.fall. , che
sortisce efficacia liberatoria per il fallitonota1.
Notevoli sono altresì le analogie rispetto alla fattispecie di cui all'art.
507 cod.civ. , ai sensi del quale
l'erede, non oltre un mese dalla scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, se non ha provveduto ad alcun atto di liquidazione,
può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari (rilascio dei beni ai creditori e ai legatari). Anche in questa ipotesi tuttavia si produce, in esito ad una complessa procedura che culmina nella consegna dei beni al curatore,
la liberazione del debitore.
E' possibile che il contenuto tipico del contratto di cessione dei beni ai creditori sia variamente modificato dalle parti. Qualora si prevedesse un'efficacia liberatoria o direttamente traslativa sarebbe in concreto difficile distinguere la pattuizione da un accordo di natura transattiva o solutoria (datio in solutum)
nota2.
Note
nota1
Si consideri che mentre la cessio bonorum prevista dalla legge fallimentare è un istituto di natura pubblicistica, la cessio bonorum prevista dal codice è di tipo privatistico; ulteriore differenza è costituita dal fatto che in ambito fallimentare la cessione deve ricomprendere tutti i beni del debitore imprenditore, in ambito civilistico la stessa può avere ad oggetto solo una parte dei beni del creditore: cfr. Meoli, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, dir. da Perlingieri, Libro IV, Torino, 1980, p.1481.
top1nota2
Così Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.III, Milano, 1959, p.387.
top2Bibliografia
- MEOLI, Torino, Cod.civ.ann. dott. e giur. dir. Perlingeri, IV, 1980