Fallimento in estensione del socio (società in nome collettivo)




Il fallimento delle società a base personale esplicante un'attività commerciale (dunque con l'esclusione della società semplice) non può non importare il parallelo fallimento in estensione di tutti i soci illimitatamente responsabili ex art. 147 l.f. , ciò senza che si possa distinguere tra coloro che rivestono la qualità di soci ab origine e quelli che tale qualità abbiano assunto in un tempo successivo (Tribunale Mantova, 11 ottobre 2007 ) . Stante la portata dell'art. 2290 cod. civ. , norma che sancisce la permanenza della responsabilità personale del socio che più non fa parte della compagine sociale per le obbligazioni sociali assunte nel tempo in cui apparteneva a quest'ultima, ben sarebbe potuta subentrare pronunzia di fallimento anche per colui che da tempo più non rivestisse la qualità di socio (quand'anche fosse straniero: cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 10293/03 ). E' chiaro come l'affermazione di una siffatta regola senza limiti temporali potesse dar vita a situazioni abnormi. Si pensi al socio che avesse esercitato il diritto di recesso (o avesse ceduto la propria quota: si veda Cass. Civ. Sez. I, 5479/99 ) proprio a causa della mala gestio perpetrata dagli altri soci amministratori. L'affermazione della possibilità di una dichiarazione di fallimento personale in estensione anche in esito al decorso di un notevole lasso di tempo dal recesso (sia pure in relazione ad obbligazioni contratte nel tempo in cui il soggetto faceva parte della società di poi fallita nota1 ) non potrebbe non stridere con il buon senso, al di là della violazione di evidenti principi giuridici. Per tale motivo la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del I comma del predetto art. 147 l.f. (nel testo vigente prima della riforma del diritto fallimentare di cui al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 ) , limitatamente alla parte in cui prevedeva che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata (Corte Cost., 319/00 ). A far tempo dal giorno 1 gennaio 2008 il nuovo testo dell'art.147 l.f. prevede espressamente al II comma che il fallimento non possa essere dichiarato una volta trascorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, a condizione che siano state osservate le formalità pubblicitarie.

Il principio del fallimento in estensione è stato reputato applicabile anche all'ipotesi in cui sia dato riscontrare una società di fatto tra una società di capitali ed una persona fisica: il fallimento della società di fatto trascinerebbe così nella stessa sorte anche la società di capitali, anche quando quest'ultima potesse vantare una situazione economica fiorente (Cass. Civ., Sez. I, 12120/2016).

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Note

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E' chiaro invece che se lo stato di insolvenza si fosse determinato quando il socio receduto più non faceva parte della compagine sociale, più non vi sarebbe motivo di estendere a costui il fallimento: cfr. Tribunale di Cagliari, 12 ottobre 1999 .
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