Factoring e fallimento



Anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 52/1991 la sorte dei pagamenti relativi ai crediti ceduti al factor in caso di fallimento del creditore cedente o del debitore ceduto costituiva una questione di non agevole soluzione. L'intervento del legislatore ha fugato le perplessità, essendo stata approntata in merito una disciplina minuziosa. In particolare è stata distinta l'ipotesi in cui a fallire sia il debitore ceduto, da quella in cui il fallimento coinvolga invece il creditore cedente.

Nel primo caso (cioè quello in cui la procedura concorsuale investa il debitore ceduto) l'art. 6 della l. 52/91    prevede che il pagamento già effettuato da costui in favore del cessionario non sia soggetto a revoca. Non trova dunque applicazione l'art.67 l.f.  . Il rimedio tuttavia può essere esercitato nei confronti del cedente, ogniqualvolta il curatore dia conto del fatto che quest'ultimo conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto al momento della data del pagamento al cessionario (vale a dire al factor) nota1.Nell'eventualità il cedente potrà rivalersi nei confronti del cessionario, ove quest'ultimo avesse rinunciato alla garanzia di solvenza (nel caso si tratti di cessione pro soluto o comunque il contratto di factoring svolga una funzione latu sensu assicurativa del credito). Nel secondo caso (in quello del fallimento del creditore cedente), l'art.5 l. 52/1991 (come modificata per effetto del d.l. 145/2013 conv. nella legge 9/2014) sancisce la regola secondo la quale l'intervenuto pagamento, quand'anche parziale, da parte del cessionario al cedente della somma riveniente dalla cessione rende opponibile la detta cessione anche al fallimento del cedente che fosse stato dichiarato successivamente al tempo del detto pagamento.
L' art. 7 della medesima legge pone tuttavia un' eccezione alla regola appena esposta, stabilendo che la cessione diventa inopponibile al fallimento nelle due seguenti ipotesi:

a) quando il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente al tempo dell'esecuzione del pagamento;

b) quando il pagamento suddetto sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza di fallimento e prima della scadenza del debito.

Il curatore vanta altresì il diritto di recedere dal contratto di factoring limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa nota2.

Al fallimento del cedente possono invece essere opposte tutte le cessioni di credito che siano state notificate al debitore ceduto o siano state dal medesimo accettate con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Al riguardo viene ritenuto applicabile il disposto di cui al n.2 dell'art.2914 cod.civ.  anche in caso di fallimento del creditore cedente (Cass.civ., sez.I, 16235/2000 ).

nota1

Note

nota1

Questa soluzione è stata oggetto di critiche da parte di quanti (Alessi, La cessione dei crediti d'impresa (factoring) e fallimento, in Il fallimento, n.6, 1991, p.549) rilevano che l'azione revocatoria colpirebbe in tal caso un soggetto diverso da colui che ha ricevuto il pagamento (il factor) e che perciò difficilmente potrebbe rendersi conto dello stato di insolvenza del solvens. Per di più la conoscenza dello stato di insolvenza viene richiesta al momento del pagamento del debitore, quando cioè il cedente, avendo già trasferito il credito, ben può disinteressarsi della sorte dello stesso.

 
top1  

nota2

Cantele, Finalmente una legge per il factoring, in Corr.giur., n.4, 1991, p.398.

 
top2  

 

Bibliografia

  • ALESSI, La cessione dei crediti d'impresa, Il fallimento, 6, 1991
  • CANTELE, Finalmente una legge per il factoring, Corr. giur., 4, 1991

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Factoring e fallimento"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti