Facoltatività della fase liquidatoria nelle società a base personale



Verificatasi una tra le cause di scioglimento della società (art. 2272 cod. civ. ), quest'ultima può essere automaticamente considerata in stato di liquidazione (art. 2275 cod. civ. ).

Giova al riguardo precisare che, nell'ambito delle società a base personale (al contrario di quanto è dato di osservare relativamente alle società di capitali), la fase liquidativa si palesa, secondo la prevalente opinione, come meramente eventuale e facoltativa nota1.

Ben può darsi infatti il caso in cui i soci diano atto, contestualmente alla constatazione dell'intervenuta verificazione di una causa di scioglimento, dell'insussistenza di elementi patrimoniali passivi o attivi ovvero di aver proceduto alla sistemazione dei reciproci rapporti con modalità alternative convenzionalmente predeterminate (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 860/92; Cass. Civ. Sez. I, 6212/80). In una siffatta situazione si addiverrebbe direttamente allo scioglimento della società senza farsi luogo ad alcuna fase liquidatoria, intesa come procedimento a sè stante. E' anche possibile che i soci decidano di pervenire alla estinzione della società in esito a percorsi alternativi, eventualmente ricorrendo all'intervento giudiziale (Cass. Civ. Sez. I, 2376/00).

A ben vedere, occorre tuttavia intendersi circa la portata della facoltatività della liquidazione. L'art. 2275 cod. civ. come anche le ulteriori regole che presiedono alla discipina del fenomeno impongono in modo assoluto la definizione dei rapporti pendenti, ciò che si sostanzia con la sistemazione di tutte le poste passive ed attive facenti capo alla società. La facoltatività viene in considerazione unicamente dal punto di vista procedimentale. In altre parole può verificarsi che, in relazione alle differenti modalità previste dai soci (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 511/70) ovvero a cagione dell'intervenuta preventiva sistemazione di ogni rapporto (quando non addirittura dell'assoluto difetto di attività e passività dipendente dall'inoperatività della società), una fase di liquidazione, intesa come concreto procedimento atto a definire i rapporti pendenti, non si palesi necessaria (ad esempio perchè assorbita in un unico atto: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1468/81). In questo senso può essere accolto il parere secondo il quale lo stadio della liquidazione sarebbe essenziale, in quanto rappresenterebbe un momento necessario ed insopprimibile per giungere all'estinzione di ogni specie di società (Cass. Civ. Sez. I, 288/70). In definitiva è il concetto di liquidazione intesa come sistemazione dei rapporti pendenti ad essere ineludibile, fermo restando che, nel caso concreto, alla constatazione dell'intervenuto scioglimento della società ben potrebbe accompagnarsi quella dell'intervenuta sistemazione di ogni posta attiva e passiva del patrimonio sociale.

Note

nota1

Cfr. Ferri, Società (artt. 2247-2324), in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 267; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1987, p. 248. Secondo quest'ultimo tuttavia l'affermazione non potrebbe riferirsi anche alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice, in relazione alle quali il procedimento di liquidazione non sarebbe eliminabile. A riprova di ciò viene rammentato che l'art. 2312 cod. civ. contempla necessariamente la predisposizione di un bilancio finale di liquidazione. Prevale tuttavia l'opinione contraria, che si esprime nel senso della derogabilità di quest'ultimo. Indispensabile si paleserebbe soltanto la definizione dei rapporti sociali, comunque attuata. Nel senso della derogabilità della fase liquidatoria anche sotto il vigore dell'abrogato codice di commercio, cfr. Cass. Civ. Sez. II, 136/68 .
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, II, 1987
  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981

Prassi collegate

  • Quesito n. 49-2013/I, Scioglimento di società di persone senza liquidazione e necessità dell’intervento del notaio

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