Facoltà di gestione e nomina amministratore (comunione ordinaria)



La funzione di amministrazione della cosa comune viene assunta in considerazione dagli artt. 1105 e 1108 cod.civ..

La prima norma prevede in via generale che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (Cass. Civ. Sez. III, 10732/93 ), stabilendo altresì la regola del principio maggioritario per l'amministrazione ordinaria nota1.

La seconda invece riguarda le innovazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione prevedendo un più elevato quorum di due terzi computati in base al valore complessivo della cosa comune.

Si nega nota2 comunque che al singolo contitolare spettino poteri rappresentativi degli altri compartecipi: questo aspetto vale in particolare a differenziare la comunione (che pone in rilievo un aspetto statico di comunanza di interessi) rispetto alla struttura delle società di persone (nelle quali invece tale comunanza di interessi può essere considerata come dinamica, fino al punto da configurare come regola quella della disgiuntività dei poteri: cfr. art. 2257 cod.civ. ) nota3.

L'art. 1106 cod.civ. contempla la possibilità che venga nominato un amministratore, sempre con la maggioranza dei partecipanti alla comunione, come previsto all'art. 1105 cod.civ. . Si tratta soltanto di una possibilità e non di una necessità: qualora i contitolari ritengano di poterne fare a meno il governo della cosa comune procederà comunque in forza delle due distinte regole di cui agli artt. 1105 , 1108 cod.civ. nota4.

L'amministratore della comunione si distingue dall'amministratore del condominio nominato ai sensi dell'art. 1129 cod.civ. ; è anche possibile che le due figure convivano quando, ad esempio, nel caso di più edifici condominiali, vi siano delle parti che possano essere considerate comuni (Cass. Civ. Sez. II, 2923/89 ). Tuttavia le due figure rimangono ben distinte l'una rispetto all'altra: ad esempio l'amministratore della comunione, che ha compiti più limitati di quelli di cui all'art. 1130 cod.civ. , non ha la possibilità di agire (in difetto di apposita procura) contro il singolo comunista in nome e per conto degli altri contitolari, al contrario di quanto può fare l'amministratore del condominio ex art. 1131 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 2170/95 ).

Secondo l'opinione del tutto prevalente nota5 l'amministratore nominato ex art. 1106 cod.civ. è un mandatario i cui poteri non vanno oltre l'ordinaria ammini­strazione e la eventuale rappresentanza processuale (Cass. Civ. Sez. III, 31/77 ).

Ne segue il fatto che egli acquisisce fin dalla nomina la legittimazione e i poteri sulla cosa che deve amministrare, ma non succede affatto nei rapporti giuridici obbligatori instaurati dai comunisti ovvero da estranei alla comunione in ordine ai beni in questa rientranti. Rispetto a questi rapporti egli rimane pur sempre un terzo.

L'amministratore può essere revocato dall'autorità giudiziaria per motivi di legittimità o di opportunità.

Note

nota1

Si tratta dunque di un'amministrazione congiuntiva. Si veda Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.317.
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nota2

V. Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, 1982, p.180.
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nota3

Così Lener, La comunione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.316.
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nota4

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.576.
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nota5

Si vedano, tra gli altri, Dossetto, Comunione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., pp.860 e ss.; Marino, Scozzafava, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.493.
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Bibliografia

  • BRANCA, La comunione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
  • DOSSETTO, Comunione, Padova, N.sso Dig. it., III, 1959
  • MARINO SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ.dir. da Cendon, III, 1997

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