Si tratta di situazioni giuridiche soggettive per così dire "minori", difettanti cioè di vita autonoma,
consistendo essenzialmente in altrettante manifestazioni del diritto soggettivo nota1. La facoltà di recintare il fondo costituisce ad esempio estrinsecazione del diritto di proprietà.
Esse sono in tal senso definibili come altrettante variabili modalità dell'esercizio del diritto soggettivo. Se Tizio è titolare del diritto di proprietà di un appartamento ha dunque la facoltà di abitarvi, di locarlo a terzi, di costituirvi un diritto di usufrutto a vantaggio di un altro soggetto, di effettuarvi delle modifiche interne (salvo il rispetto delle normativa urbanistica). Queste condotte corrispondono ad altrettante facoltà ricomprese nel diritto del proprietario.
La natura non autonoma della facoltà implica:
- la non prescrittibilità (altra cosa è dire che il mancato esercizio di una determinata facoltà, di carattere essenziale ed assorbente rispetto alla consistenza del diritto, abbia importato estinzione del medesimo per intervenuta prescrizione: è tuttavia pur sempre il diritto che si prescrive) della facoltà in quanto tale, potendosi prescrivere il solo diritto soggettivo nota2;
- la non usucapibilità , che non costituisce altro se non il corollario di quanto sopra specificato. Usucapibile ovviamente sarà il diritto soggettivo di cui la facoltà costituisce semplice manifestazione.
Note
nota1
Si confrontino, tra gli altri, Anastasi, Facoltà e diritti facoltativi, in Enc. dir., XVI, 1967, p.207 e ss.; Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1966, p.411.
top1nota2
V. Criscuoli, Diritti facoltativi , in Enc. forense, III, 1958, p.167 e ss..
top2 Bibliografia
- ANASTASI, Facoltà e diritti facoltativi, Enc. dir, XVI, 1967
- CRISCUOLI, Diritti facoltativi, Milano, Enc.forense, III, 1958
- TRABUCCHI, Istituzione di diritto civile, Padova, 1966