Facoltà di sospensione dell'esecuzione del contratto



E' possibile che una delle parti del contratto si riservi convenzionalmente il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto. Il problema si pone soprattutto in relazione ai contratti di durata, come ad esempio quello di somministrazione, nel quale cioè il rapporto è destinato ad avere uno svolgimento diacronico.

L'art.1341 cod.civ. prevede espressamente la clausola che legittima questa condotta negoziale tra quelle considerate vessatorie, per la cui efficacia è indispensabile la separata sottoscrizione da parte del contraente non predisponente.

Il patto in considerazione presenta innegabili punti di contatto sia con quella che contempli la facoltà di sospensione dell'esecuzione della prestazione di cui all'art. 1461 cod.civ. tutte le volte in cui le condizioni patrimoniali dell'altro contraente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, sia con la clausola risolutiva espressa che predetermina le caratteristiche della condotta della parte inadempiente (art. 1456 cod.civ. ).

La distinzione tra clausola vessatoria che legittima la sospensione del contratto e clausola risolutiva (non vessatorianota1 ) è costituita dal fatto che la previsione di un fatto di inadempimento della controparte non può mai rientrare nella prima. In altri termini, la vessatorietà è correlata ad una sospensione che trae origine da motivi attinenti alla sfera della parte a favore della quale essa è stata disposta e non in relazione ad una concreta condotta dell'altro contraente.

Analogamente la pattuizione che fosse meramente reiterativa della facoltà di sospensione di cui all'art. 1461 cod.civ., rimedio comunque predisposto dalla legge allo scopo di evitare un danno in una situazione di semplice pericolo di inadempimento, non può essere reputata vessatoria. Tale invece si paleserebbe la clausola che in qualche misura anticipasse il giudizio di pericolo di cui agli artt. 1186 , 1461 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 7805/91 ).

Note

nota1

Mettono in evidenza la non vessatorietà della clausola risolutiva espressa il Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 356; Mancini, Prime osservazioni sul recesso straordinario, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1969, p. 87 e ss. In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione: Cass. Civ. Sez. III, 6280/82; Cass.Civ. Sez. III, 6886/87 top1

 

Bibliografia

  • MANCINI, Prime osservazioni sul recesso straordinario, Riv.trim.dir.e proc. civ., 1969

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