Facoltà, limiti e confini del diritto



Il proprietario è libero nella gestione del fondo che gli appartiene. Se Tizio è proprietario del fondo Corneliano può passeggiarvi, piantarvi alberi, raccogliere la frutta che questi alberi producono, scavare buche, edificarvi un fabbricato, salvo il rispetto della normativa urbanistica, recintarlo.

Questa libertà è stata tradizionalmente intesa in passato quasi in chiave di arbitrio, nel senso che si riteneva il proprietario potesse giungere anche a non utilizzare, ad abbandonare il proprio bene. La legge tuttavia prevede a questo proposito una norma (art. 838 cod.civ. ) che sancisce (anche se giova rilevare che la disposizione è rimasta assolutamente inattuata), nel caso dell'abbandono della conservazione, della coltivazione o dell'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, la possibilità che si faccia luogo all'espropriazione dei beni da parte dell'autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità.

Prescindendo da questo aspetto, al proprietario del bene in genere si può dire spettante ogni decisione sulla conduzione del fondo, sia pure nel rispetto delle destinazioni fissate dal legislatore secondo le regole che la legge appronta per la categoria alla quale appartiene il bene.

E' ad esempio in facoltà del proprietario di chiudere il proprio fondo in qualunque tempo (art. 841 cod.civ.). Essa appartiene anche al condomino in relazione agli spazi di proprietà esclusiva, sempre che non rechi pregiudizio agli enti comuni (Cass. Civ., Sez. II, 26426/2014)

A questa condotta si oppone il fatto che nessuno può ingerirsi nella sua sfera di disponibilità né varcare i confini materiali del fondo, se non per i motivi di carattere eccezionale di cui si dirà partitamente: la violazione del divieto di accesso al fondo altrui è anche punita se effettuata "senza necessità" quando il fondo è chiuso (art. 637 cod. pen.).

Per quanto attiene ai limiti imposti alla proprietà giova osservare che questa espressione vale a identificare la connotazione stessa del diritto nel suo contrapporsi all'analogo diritto facente capo ad altro soggetto nell'ambito dei rapporti interprivati o meglio, dei rapporti fra proprietari.

L'assoluta ed illimitata disponibilità del proprietario sulla cosa, propria del potere senza confini, verrebbe a confliggere certamente con l'identico potere di ogni altro proprietario. Nella proprietà il potere di ciascuno che tenderebbe ad esplicarsi oltre ogni confine, viene ridotto dal diritto entro  limiti, affinché possa coesistere con l'analogo diritto spettante ad altri.

Questi confini sono i cosiddetti " limiti legali " del diritto di proprietà, limiti perciò che " definiscono " la proprietà, in quanto circoscrivono in un dato ambito di potere il suo "tipico schema", quindi normali e costanti.

Per non fare confusione è necessario mettere in chiaro la distinzione fra i limiti legali del diritto di proprietà, di cui si è già detto e di cui torneremo a riferire e i confini dell'oggetto del diritto di proprietà.

I primi circoscrivono la sfera delle facoltà, delle attribuzioni, del potere del proprietario sull'oggetto del suo diritto di proprietà, gli ultimi circoscrivono invece l'estensione fisica della materialità del bene che forma oggetto del diritto.

L' individuazione dei confini fisici si pone come agevole quando l'oggetto è una cosa mobile : la cosa mobile, se è di specie, ha confini subito apprezzabili per la sua continuità materiale delimitata dalla forma (nessuno ha mai discusso sui confini d'un cavallo o di un'automobile); se è di genere si determinano facilmente separando con mezzi idonei (pondere, numero vel mensura ) una data quantità dal rimanente (un sacco di frumento, due metri di stoffa, ecc.).

Assai discutibile è invece il tema in relazione alla proprietà immobiliare. Si pensi ai confini d'un fondo : la questione della determinazione dei confini può infatti nascere quando l'oggetto da delimitare è un immobile , soprattutto se questo comprende il suolo. E' sufficiente osservare che quella continuità fisica del suolo in direzione verticale, da un lato verso il sottosuolo tendenzialmente fino al centro della terra, dall'altro il collegamento fisico e funzionale con la colonna d'aria sovrastante (ciò che determinava i Romani ad affermare che la proprietà si estendesse da un lato usque ad inferos, dall'altro usque ad sidera), può in concreto determinare notevoli difficoltà non solo in ordine alla determinazione dei confini della proprietà fondiaria, ma anche e soprattutto in relazione al sindacato circa le attività che terzi eventualmente compiano sotto o sopra il suolo (es.: il rafforzamento di una sponda confinante eseguito con tiranti che si estendano nel sottosuolo del fondo vicino) nota1 .

Note

nota1

In passato si sosteneva l'impossibilità di comunque considerare l'aria oggetto del diritto di proprietà. Essa veniva infatti considerata res communis, perciò insuscettibile di appartenenza a questo o a quel proprietario. A tal proposito si vedano Brugi, Della proprietà, I, Napoli, 1911, p.414 e Gabba, Della proprietà usque ad sidera et inferos. Considerazioni intorno all'art. 440 del Codice civile italiano, in Questioni di diritto civile, I, Torino, 1909, p.119.
top1

 

Bibliografia

  • BRUGI, Della proprietà, Napoli, I, 1911
  • GABBA, Della proprietà usque ad sidera et inferos. Considerazioni intorno all’art. 440 del Codice civile italiano, Torino, Questioni di diritto civile, I, 1909

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Facoltà, limiti e confini del diritto"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti