Eventuali vizi riguardanti la convocazione (società per azioni: deliberazioni del consiglio di amministrazione)




In assenza di disposizioni relativamente alla convocazione del consiglio di amministrazione si riteneva in passato che tale organo, in quanto avente composizione collegiale, dovesse essere previamente convocato. La convocazione pareva infatti palesarsi quale elemento indispensabile per perfezionare la fattispecie di regolare costituzione del collegio, essendo intesa a consentire ai singoli componenti l'intervento nel procedimento e, mediatamente, l'introduzione nel medesimo degli interessi di cui sono portatori. Si poneva tuttavia una differenza fra l'ipotesi in cui il procedimento e le forme di convocazione del consiglio di amministrazione fosse disciplinata espressamente nello statuto della società e l'ipotesi in cui quest'ultimo nulla disponesse al riguardo.

Nel primo caso, si riteneva che l'eventuale violazione delle disposizioni statutariamente previste per la regolare costituzione del collegio, spesso rigide e particolareggiate, comportasse, di regola, l'annullabilità della delibera eventualmente adottata. Poichè infatti i singoli membri erano tenuti a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, non potevano non essere sanzionate le violazioni di quelle norme procedimentali intese a garantire proprio tale partecipazione nota1. Nel caso in cui, a contrario, lo statuto avesse disposto che le deliberazioni consiliari potessero essere assunte in assenza di convocazione (per es. mediante semplice consultazione telefonica dei singoli consiglieri da parte del presidente), si riteneva che la volontà consiliare dovesse comunque considerarsi validamente espressa, avendo gli amministratori agito in conformità alle prescrizioni statutarie, sebbene invalide nota2.

Anche nella seconda ipotesi, ossia allorquando lo statuto non prevedesse una regolamentazione delle modalità e formalità di convocazione dell'organo amministrativo, si era affermato il principio per cui la valida assunzione di una delibera consiliare fosse subordinata all'accertamento della condizione di aver posto comunque i singoli membri nella condizione di partecipare alla riunione. Ciò, ad esempio, disponendo di un tempo sufficiente per poter dibattere in modo consapevole e preparato sugli argomenti oggetto della deliberazione: l'indicazione del giorno e del luogo della riunione doveva quindi essere diramata a tutti i membri nonché ai sindaci, a prescindere dalle formalità della stessa nota3.

Il problema si poneva invece in presenza di una generica comunicazione (es. oralmente tramite telefono) o di una sommaria indicazione nell'avviso di convocazione degli argomenti posti ad oggetto dell'ordine del giorno. Con riferimento ad una comunicazione priva dei requisiti di forma, pur non essendovi unanimità di consensi, si negava per lo più che la stessa potesse tradursi in una invalidità della delibera nota4. Si riteneva infatti che la mancata previsione, per le deliberazioni consiliari, di una preventiva comunicazione ai soggetti interessati dell'oggetto delle decisioni da assumere collegialmente fosse giustificata dalla circostanza che l'intervento degli amministratori e dei sindaci alle adunanze consiliari non dipendesse dall'oggetto posto all'ordine del giorno, bensì dall'obbligo che essi hanno di partecipare alle sedute nota5. Per quanto invece concerne la deliberazione consiliare adottata in assenza di convocazione di alcuni consiglieri, era sorto un grande dibattito tra coloro (soprattutto la dottrina) che ne ravvisavano addirittura l'inesistenza, e coloro (soprattutto la giurisprudenza) che configuravano in tale ipotesi un caso di delibera valida a tutti gli effetti, o tutt' al più semplicemente irregolare nota6.

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Note

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Sul punto cfr. Silvetti-Cavalli, La società per azioni, II, Gli organi e il controllo giudiziario in Giur. sist. dir. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1983, p.403; Bonelli, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1985, p.32; Verna, Sulla convocazione e sulla verbalizzazione delle delibere consiliari nelle società per azioni, in Giur. comm., 1986, pp.1080-1081. Va, tuttavia, osservato che se la giurisprudenza mostrava di aderire in astratto a tale orientamento sono state poi rare le decisioni che in concreto abbiano dichiarato l'annullabilità delle deliberazioni per tali motivi, il più delle volte per l'irrilevanza dei vizi denunciati.
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Né, si riteneva, potesse invocarsi, sotto alcun profilo, la responsabilità del presidente del consiglio che, per evitare la formazione di maggioranze consiliari presumibilmente a sé sfavorevoli, non avesse effettuato la convocazione, bensì avesse richiesto una votazione per lettera o per telegramma. Sul punto comunque vedi Bonelli, Modifica allo statuto dell'Alfa Romeo: procedura per le deliberazioni del consiglio di amministrazione, in Giur. comm., 1974, pp.510-511.
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nota3

Cfr. Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962, p.378; Fré, Società per azioni, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma 1982, p.478.
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nota4

Ferrara Jr.-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1992, p.541 e Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1990, p.451.
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nota5

Verna, op.cit., p.1081; Di Sabato, op.cit., p.416; Frè, op.cit., p.478; Ferri, Le Società, in Tratt. dir. civ. fondato da Vassalli, Torino 1987, p.685; contra cfr. Tribunale di Verona, 10 novembre 1989, in Giur. it., 1990, p.578, con nota redazionale di riferimenti. Diversa era l'ipotesi dell'eventuale mancanza, nell'avviso di convocazione, dell'elenco delle materie da trattare, che, a detta di molti, poteva consentire l'applicazione analogica dell'art. 2366, ultimo comma, cod.civ. , concedendo a ciascuno degli intervenuti la facoltà di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non fosse sufficientemente informato.
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In tale ipotesi, inoltre, si riteneva che il consiglio fosse validamente costituito senza dover provvedere all'adempimento delle formalità necessarie per la convocazione dell'organo, quando fosse lo stesso collegio ad aggiornare ad una riunione successiva il prosieguo dei lavori. In tale ipotesi, si riteneva comunque necessario che nella seduta precedente fossero stati presenti tutti i componenti del collegio: il superamento degli adempimenti richiesti per la convocazione risultava infatti giustificato dalla presenza di un atto formale che attestasse l'avvenuta precedente convocazione (ossia il verbale della seduta) e che fornisse la prova della conoscenza da parte di tutti i componenti il collegio della data stabilita per la successiva riunione a prescindere dal fatto che tale riunione si qualificasse come aggiornamento della precedente o come nuova adunanza. Per una più ampia trattazione ed approfondimento vedi: Salanitro, L'invalidità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di società per azioni, Milano, 1965, p.203; Giuliani, Delega di poteri amministrativi in assemblea e adunanza di fatto del consiglio di amministrazione in Riv. not., 1967, p.699; Grippo, Deliberazione e collegialità nella società per azioni, Milano, 1979, p.165. In giurisprudenza Tribunale di Torino, 28 giugno 1984, in Le Società, n. 1,1985, p27; Tribunale di Roma, 30 maggio 1987, in Le Società, n. 10,1987, p.1037; Tribunale di Napoli, 16 marzo 1989, in Le Società n. 10,1989, p.1041 e in Dir. fall., 1989, p.765; Tribunale di Roma, 13 luglio 1990, in Riv. dir. comm., 1991, p.197.
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