Eventuale recesso del socio nelle società di capitali



In materia di società di capitali non viene prevista esplicitamente, come invece si può dire in materia di società di persone (art. 2502 cod. civ. ), un'ipotesi specifica di recesso del socio conseguente alla decisione dell'assemblea di addivenire alla fusione.

A tal proposito occorre quindi ritenere che, in caso di decisione validamente assunta in tal senso, il socio dissenziente possa recedere solo quando, a seguito dell'operazione, si sia verificata una delle condizioni autonomamente previste dall'art. 2437 cod. civ. , tra le quali assumono particolare rilevanza il cambiamento significativo dell'attività societaria e la trasformazione della società.

Prassi collegate

  • Quesito n. 66-2013/I, Progetto di fusione per incorporazione fra due spa quotate e indicazione del prezzo per il diritto di recesso

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