Estinzione delle servitù



Le servitù si estinguono per una delle cause di seguito elencate:

  1. termine finale: il diritto si può estinguere anzitutto con la scadenza del termine per cui fu costituito;
  2. in seguito a rinuncia da parte del titolare;
  3. per confusione, che si verifica quando il proprietario del fondo dominante acquista la proprietà del fondo servente o a causa dell'evento specularmente opposto;
  4. per prescrizione estintiva ventennale (non uso);
  5. in esito ad espropriazione (del fondo servente) per pubblico interesse;
  6. causa di estinzione del diritto in esame concernente le sole servitù passive costituite dall'enfiteuta è la cessazione dell'enfiteusi per decorso del termine, prescrizione, o devoluzione, ipotesi in cui cioè il fondo ritorna al proprietario (cfr. art. 1077 cod.civ.) nota1;
  7. in esito ad abbandono liberatorio (art.1070 cod.civ.).

Non si può invece dire che il diritto in questione si estingua semplicemente perchè sia venuto meno il presupposto che aveva condotto all'origine dello stesso. Così non è detto che il venir meno dell'interclusione del fondo dominante rispetto alla pubblica via determini automaticamente il venir meno della servitù che era stata costituita sulla scorta della mancanza di una via praticabile (Cass. Civ., Sez. II, 22989 del 9 ottobre 2013).

Note

nota1

V. Colasurdo, Brevi cenni sulle servitù enfiteutiche, in Giust. civ., I, 1969, pp.1212 e ss..
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Bibliografia

  • COLASURDO, Brevi cenni sulle servitù enfiteutiche, Giust. civ., I, 1969

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