Estinzione dell'anticresi



L'art. 1962 cod.civ. pone la regola secondo la quale l'anticresi dura fino a che il creditore non sia stato interamente soddisfatto, salva che sia stata stabilita una durata . Ciò anche se il credito o l'immobile conferito sia divisibile nota1.

La disposizione evidenzia con immediatezza la funzione estintiva dell'anticresi: poiché normalmente i frutti vengono imputati agli interessi (se pattuiti) ed al capitale, è logico che essa abbia fine quando il credito più non esista perché integralmente compensato. L'estinzione del credito può ovviamente dipendere da ogni causa idonea a produrla: il pagamento, la compensazione, la remissione, la novazione etc.. E' anche ipotizzabile il caso inverso, che cioè il bene oggetto dell'anticresi perisca integralmente, così determinando l'estinzione del diritto nota2 .

E' altresì possibile che al contratto sia stato apposto dalle parti un termine, al raggiungimento del quale il diritto del creditore anticretico si estingue.

Il II° comma dell'art. 1962 cod.civ. prevede una durata massima di dieci anni a far tempo dalla stipulazione del contratto (e non già dalla consegna del bene)nota3. Quand'anche fosse stato stabilito un termine superiore, esso si riduce al termine suddetto. Secondo l'opinione del tutto prevalentenota4 , entro il limite di durata decennale dovrebbero essere comprese anche le eventuali proroghe o rinnovazioni.

Occorre inoltre ricordare il modo di disporre dell'ultimo comma dell'art. 1961 cod.civ., ai sensi del quale il creditore anticretico che voglia liberarsi dagli obblighi di conservazione e di amministrazione del fondo può sempre (tranne che abbia rinunziato a tale facoltà) restituire l'immobile al debitore, così rinunziando al proprio diritto.

Una volta cessata l'anticresi il creditore è tenuto a restituire l'immobile al debitore: l'eventuale protrarsi del godimento del bene non potrebbe non configurarsi come occupazione sine titulo (Cass.Civ., Sez. I 3406/77 ). Non sembra che, al riguardo, il creditore possa vantare un diritto di ritenzione a tutela del credito garantito. L'applicazione analogica dell'art. 2794 cod.civ. che assicura una siffatta tutela in materia di pegno, pare impraticabile, sulla scorta della sua eccezionalitànota5 .

Cosa accade se, al tempo della cessazione dell'anticresi, sussistono locazioni in corso stipulate dal creditore anticretico con terzi? A fronte di chi ritiene che esse debbano cessare in pari tempo, con l'eccezione dei contratti soggetti a regime vincolatonota6 , v'è chi ha prospettato l'applicazione analogica dell'art. 999 cod.civ., ai sensi del quale, pur quando si sia estinto il diritto di usufrutto, le locazioni stipulate dall'usufruttuario vengono mantenute per un quinquennionota7 .

Note

nota1

Si tratta della c.d. indivisibilità dell'anticresi, principio in forza del quale l'estinzione del credito che si verifica a mano a mano che passa il tempo non implica una restrizione dell'anticresi nè quando insistesse su un bene immobile divisibile nè qualora avesse ad oggetto una pluralità di immobili (cfr. Fragali, Anticresi , in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, libro IV, Bologna-Roma, 1974, p.156).
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nota2

Così Tedeschi, voce Anticresi, in N.sso Dig.it., vol.I, 1968, p.664.
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nota3

Tucci, voce Anticresi, in Dig.disc.priv., 1987, p.346.
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nota4

Fragali, cit., p.168.
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nota5

Tedeschi, cit., p.661.
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nota6

Si tratta dell'opinione prevalente: cfr. per tutti Fragali, cit., p.189.
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nota7

Così Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.614.
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Bibliografia

  • FRAGALI, Anticresi, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, IV, 1974
  • FRASCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • TEDESCHI, Anticresi, N.sso Dig. it., 1968
  • TUCCI, Anticresi, Dig.disc.priv., 1987

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