Estinzione del contratto di mutuo



Il contratto di mutuo si estingue in esito agli eventi che usualmente sortiscono un tale effetto per tutte le convenzioni (siano essi riconducibili ad aspetti patologici, come nell'ipotesi di annullamento, di risoluzione di rescissione, ovvero si tratti di casi attinenti all'ordinario svolgimento della dinamica negoziale, come accade quando la restituzione delle cose date a mutuo può dirsi integralmente avvenuta nei modi e tempi stabiliti).
Importanza speciale assume la considerazione dell'aspetto cronologico del termine previsto per la restituzione . In caso di sopraggiunta situazione di insolvenza del mutuatario ovvero qualora costui abbia diminuito per fatto proprio le garanzie date (o non abbia dato quelle che pure aveva promesse) il creditore può infatti esigere immediatamente la prestazione. Il principio, enunziato nell'ambito del rapporto obbligatorio in generale (1186 cod.civ.: decadenza dal beneficio del termine), ben si attaglia al mutuo, con speciale riferimento al periodo di tempo durante il quale ha luogo, come per lo più accade, il rimborso rateale della somma capitale messa a disposizione del mutuatario. In questo senso il modo di disporre dell'art. 1819 cod.civ., ai sensi del quale se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante ha la possibilità di domandare l'immediata restituzione dell'intero (secondo le circostanze) nota1, costituisce la concretizzazione dell'enunciato principionota2. In giurisprudenza si è reputato che detta prescrizione riguardi il solo mutuo gratuito, poiché nel mutuo oneroso opererebbe comunque il principio generale secondo il quale è praticabile il rimedio della risoluzione del contratto ex art. 1453 cod.civ., ciò che conduce comunque al medesimo risultato (Cass.Civ.Sez.III, 1861/95) nota3. Secondo un'opinione la regola verrebbe in effetti ad attribuire al mutuante un vero e proprio diritto di recesso nota4 .
Occorre infine rilevare che l'art. 1818 cod.civ., ai sensi del quale divenuto impossibile adempiere all'obbligazione restitutoria a motivo del perimento del bene appartenente a genus limitatum per causa  non imputabile al mutuatario , potrebbe essere configurato come regola derogatoria rispetto al principio generale secondo il quale l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (1467, 1468 cod.civ.) condurrebbe alla risoluzione del contrattonota5. L'art. 1818 cod.civ. in ogni caso prevede anche semplicemente l'ipotesi in cui la restituzione sia divenuta "notevolmente difficile", situazione nella quale non si può certo parlare di impossibilità della prestazione nota6.

Dall'estinzione del mutuo si distingue l'estinzione (e, soprattutto, la cancellazione dell'ipoteca che ne sia posta a presidio e garanzia). Normalmente essa viene disposta dal Direttore dell'Ufficio del Territorio in esito al rilascio di atto di assenso del creditore ovvero all'emissione di provvedimento del Giudice (Cass. Civ., Sez. V, 13190/2014).
Va peraltro rimarcato al riguardo come alla formalità si possa procedere, ai sensi dell'art. 40 bis del D. Lgs. 385/93 (come modificato dal D.L. 70/11 che ne ha esteso la portata e successivamente novellato dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 27 ter, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la L. 24 marzo 2012, n. 27, nonché recentemente modificato dall'art. 6 D.L. 2 marzo 2012 n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44), non soltanto dando impulso alla specifica procedura (che consiste nell'inoltro dell'atto di assenso, debitamente sottoscritto con firma digitale, all'Agenzia del Territorio competente da parte dell'istituto bancario mutuante), ma anche d'ufficio. La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'art. 2878 cod. civ.. Le disposizioni della norma in esame si applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti.

Note

nota1

Con tale espressione si sarebbe inteso attribuire al giudicante il potere di pesare la concreta situazione, eventualmente decidendo di non pronunziare la risoluzione se l'inadempimento si palesasse di scarsa importanza, tenuto conto del fondamentale parametro di cui all'art. 1455 cod.civ.. Cfr. Fragali, Del mutuo in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna, Roma, 1966, p.436.
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nota2

Si tratterebbe dunque di un caso di decadenza dal beneficio del termine: cfr. Miccio, Delle obbligazioni. Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Torino, 1959, p.120 e Pino, Il contratto a prestazioni corrispettive , Padova, 1963, p.183.
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nota3

Per i mutui onerosi si potrebbe agire in via di risoluzione; mentre per i mutui gratuiti, stante l'assenza del nesso sinallagmatico, opererebbe la regola di cui all'art. 1819 cod.civ., come decadenza dal beneficio del termine (Caredda, Osservazioni in tema di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento, in Rivista giuridica sarda, 1993, p.344).
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nota4

Così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.730, che fa leva sul carattere unilaterale del mutuo, ciò che non consentirebbe di parlare di risoluzione in senso tecnico. La prospettazione invero non può essere accolta. Occorre a questo proposito fare rinvio al significato del carattere dell'unilateralità, la quale non attiene al profilo della consistenza soggettiva della struttura negoziale, bensì all'assenza di contrapposizione tra obbligazione restitutoria primaria ed analoga situazione soggettiva passiva del mutuante, il quale altro non deve fare se non attendere il tempo della restituzione e percepire gli eventuali interessi.
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nota5

In questo senso Nivarra-Romagno, Il mutuo, Milano, 2000, p.386.
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nota6

Conforme Torrente, Nota ad Appello di Genova 7 agosto 1954, in Foro it., I, 1955, p.242.
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Guide operative pratiche


Prassi collegate


Bibliografia

  • CAREDDA, Osservazioni in tema di risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento, Rivista giur. sarda, 1993
  • FRAGALI, Del mutuo, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1966
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MICCIO, Delle obbligazioni. Dei singoli contratti, Torino, Comm.cod.civ., 1959
  • NIVARRA ROMAGNO, Il mutuo, Milano, 2000
  • PINO, Il contratto con prestazioni corrispettive, Padova, 1963
  • TORRENTE, Nota ad Appello di Genova 7 agosto 1954, Foro it., I, 1955

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