Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito



Con d.l. 83/2015, conv. con la legge 6 agosto 2015 n. 132 è stata inserita nel codice civile una nuova norma nel titolo IV del libro VI sotto la novella sezione I-bis. L’art. 2929 bis cod. civ. (introdotto per decreto legge ed al quale la legge di conversione non ha apportato modifiche), prevede l'espropriazione di beni oggetto di vincoli d'indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito direttamente presso chi ne sia proprietario, ancorchè non debitore.

Ai sensi della norma citata, il creditore può procedere esecutivamente, se dotato di idoneo titolo, agendo su un bene di un terzo che ne sia divenuto proprietario in dipendenza di un atto del debitore di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, avente ad oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito in data successiva a quella in cui è sorto il credito.
Questo risultato si pone in aperto contrasto con i principi generali ed era assolutamente precluso prima della novella, dal momento che, nell'ipotesi in cui un creditore ritenesse di essere stato pregiudicato per effetto del compimento di un atto di alienazione di un bene già appartenente al proprio debitore, avrebbe dovuto prima agire in forza dell'azione revocatoria. Indi, una volta recuperato il bene al patrimonio del debitore, egli avrebbe potuto procedere contro il medesimo in executivis.

A mente della nuova disposizione, il creditore che intende avvalersi del rimedio in esame, non necessita invece di una preventiva declaratoria di inefficacia relativa dell'atto pregiudizievole, occorrendo soltanto che egli provveda a trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto posto in essere dal proprio debitore (una donazione, un vincolo di destinazione, un trust), agendo cioè direttamente in capo al titolare del bene, ancorchè sia soggetto ben distinto dal proprio debitore.
Non basta: ai sensi dell’ultimo inciso del primo comma dell'articolo in parola, il “creditore anteriore” può intervenire nell’esecuzione da altri promossa entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
Cosa accade decorso un anno dal compimento dell'atto di disposizione? La risposta è semplice: il creditore non potrà se non agire in base ai principi generali, vale a dire con l'azione revocatoria ex art. 2901 cod.civ..

La logica sottesa all’art. 2929 bis cod. civ. è indubbiamente quella di affrancare la tutela esecutiva degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore che si palesino in pregiudizio delle ragioni creditorie, rispetto alla necessità di una previa declaratoria di inefficacia degli stessi. Secondo i principi generali, fino all'entrata in vigore della novella, il creditore che ritenesse di essere stato pregiudicato da un atto del debitore finalizzato alla cessione di un diritto e preordinato a diminuire la garanzia patrimoniale generica, sarebbe stato gravato dal preventivo onere di proporre un’azione revocatoria. Soltanto una volta ottenuta una dichiarazione giudiziale di inefficacia dell'atto dispositivo, avrebbe potuto aggredire mediante l'esecuzione il bene già alienato a terzi.
L'art. 2929 bis cod.civ. permette invece al creditore che reputi di essere danneggiato da un atto dispositivo a titolo gratuito posto in essere dal debitore di procedere immediatamente, alla sola condizione di trascrivere il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

La chiave di volta della disposizione è costituita dall'apprezzamento del "pregiudizio" in capo al creditore. Recita infatti testualmente la novella "Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore", ma appare evidente che la stima di tale elemento sia rimessa integralmente in capo al creditore e che, per tale motivo, sia da considerarsi in re ipsa contenuta nel semplice elemento fattuale del compimento dell'atto di disposizione gratuito eseguito entro i predetti limiti temporali.
Infatti la sussistenza del pregiudizio può essere semplicemente invocata dal creditore, senza alcun controllo preventivo da parte del Giudice. In base alla novella, costui semplicemente in via esecutiva sui beni del terzo, con ciò implicitamente asserendo di essere stato danneggiato dall'atto. Caso mai il controllo si sposta in sede di opposizione agli atti esecutivi, stravolgendo la natura di tale fase. Da squisitamente processuale la valutazione che deve essere espressa dal Giudicante avrà a che fare anche con temi concernenti ordinariamente il giudizio di cognizione, non senza rimarcare che, in difetto di sospensione dell'esecuzione, l'eventuale accoglimento dell'opposizione si sostanzierebbe in una vana vittoria. La natura processuale della novella ne spiega anche la peculiare efficacia temporale: infatti la sua operatività è tale da importarne l'applicabilità a tutti i procedimenti esecutivi intrapresi dopo la data della entrata in vigore (27 giugno 2015). Ciò quand'anche l'atto di disposizione sia stato posto in essere in un tempo antecedente, vale a dire quando la norma non esisteva (cfr. Tribunale di Ferrara, 10 novembre 2015). Quando può dirsi intrapreso il procedimento esecutivo? Dal momento in cui si procede con il pignoramento e non dal tempo di emissione o di notifica del precetto (Tribunale di Ferrara, 29 settembre 2015).

V'è tuttavia di più. Cosa dire della sorte dell'eventuale acquisto dell'avente causa dal beneficiario? Ipotizziamo che Tizio, debitore della banca Alfa, abbia donato al figlio Caio un appartamento e che costui, a propria volta, lo abbia venduto a Filano, acquirente in buona fede. Quid juris nell'ipotesi in cui la Banca Alfa ritenga di agire in base al rimedio in parola?
Al riguardo i primi commenti alla novella parevano orientati nel senso di accreditare una posizione di tutela fondata sui principi generali. E' stato osservato come, anche nel caso di promuovimento dell'azione revocatoria, una siffatta protezione è garantita dalla legge, di modo che sarebbe parso esorbitante ritenere che l'azione esecutiva contro il "terzo proprietario”, di cui alla norma qui in considerazione potesse riguardare anche l'avente causa in buona fede dal beneficiario.
Era stato tuttavia più convincentemente osservato come non si potesse ritenere che il titolo del dante causa (il donatario) fosse inefficace ex lege. Nell'ipotesi di vittorioso esperimento dell'azione revocatoria l'inefficacia dell'atto viene infatti giudizialmente dichiarata. Nel caso che ci occupa invece l'inettitudine dell'atto a sortire effetti non potrebbe certo definirsi come scaturente direttamente dalla legge. Va rammentato che la stessa norma testualmente consente al creditore l'esecuzione "ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia". Come avrebbe potuto essere apprezzata l'esistenza di un creditore del dante causa che avesse vantato un credito antecedente alla trascrizione dell'atto? Va inoltre osservato come non fosse stata predisposta alcuna norma a salvaguardia dei diritti dei terzi aventi causa dal beneficiario dell'atto "gratuito" posto in essere dal debitore nè vi fosse alcun richiamo al n.5 dell'art. 2652 cod. civ. (in fondo sarebbe bastato un semplice rinvio da parte dell'art. 2929 bis cod. civ. a tale disposto). Si tratta evidentemente di una dimenticanza del legislatore, anche perchè non si poteva non osservare come fosse del tutto difettante una regola che disciplina il conflitto tra creditore che agisca in executivis ed il terzo aventi causa dal beneficiario dell'atto di disposizione del debitore.
Tali critiche hanno evidentemente colto nel segno, dal momento che con il d.l. 59/2016, conv. dalla legge 119/2016, a far tempo dal 3 luglio 2016 è stato modificato l'ultimo comma della norma, introducendosi nuove disposizioni volte a trattare il tema.
A mente dell'ultimo comma dell'art.2929 bis cod.civ., "L'azione esecutiva di cui al presente articolo non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento."

Ai sensi del novellato secondo comma della disposizione, "quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, è stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed è preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto è stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili."

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

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