Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico



Questa forma d'intervento dell'amministrazione pubblica nell'ambito della privata proprietà si distingue dalle precedenti per il carattere di sanzione che riveste nei confronti del proprietario negligente il quale, abbandonando la conservazione, la coltivazione o l'esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, nuoce a questa in modo grave (art. 838 cod.civ.). L'amministrazione pubblica ha in questo caso la possibilità di pervenire all'espropriazione, pur sempre a fronte della corresponsione di una giusta indennità.

La medesima conseguenza si può verificare nel caso in cui il deperimento del bene ha per effetto quello di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell'arte, della storia o della sanità pubblicanota1 .

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Note

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La dottrina è concorde nell'affermare che lo Stato debba, in caso di espropriazione ex art. 838 cod.civ. , indennizzare il proprietario come se si trattasse di una espropriazione per pubblica utilità, perciò senza decurtazioni né minori garanzie di qualsiasi altro proprietario. Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino 1993, p.481 e Zingales, Brevi note sulla natura sanzionatoria delle espropriazioni previste dagli artt. 838 e 865 c.c., in Foro amm., 1975, IV, p.747.
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Bibliografia

  • ZINGALES, Brevi note sulla natura sanzionatoria delle espropriazioni previste dagli artt. 838 e 865 c.c., Foro amm., IV, 1975

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