Esercizio delle azioni possessorie del chiamato all'eredità



Ai sensi del I comma dell'art. 460 cod.civ. colui che è chiamato all'eredità ha la possibilità di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, pur in difetto di materiale apprensione. La difesa possessoria, che si estrinseca tanto nell'azione di reintegrazione, quanto in quella di manutenzione, riguarda sia i beni di cui il de cuius vantava il possesso al tempo della morte, sia quelli in relazione ai quali avesse subito molestie o lo spoglio in vita, ovviamente entro il termine annuale.

La disposizione in esame pone il quesito se al semplice chiamato competa la tutela possessoria indipendentemente da un possesso effettivo e reale, ovvero se costui possa dirsi rivestire la qualità di possessore vero a far tempo dall'apertura della successione, prescindendo dall'accettazione dell'eredità. A questo proposito occorre far presente che l'art. 1146 cod.civ. prevede la successione dell'erede nel possesso già facente capo al de cuius come un fenomeno produttivo della continuazione del possesso connotato da caratteristiche omogenee ed indipendenti dal mutamento del titolare nota1.

Il chiamato tuttavia è tale proprio perchè a suo favore esiste una mera delazione ereditaria che potrà concretarsi nell'assunzione della qualità di erede così come nella perdita definitiva del diritto di accettare l'eredità nota2. La norma in esame vale proprio ad attribuire a colui che è semplicemente delato la legittimazione attiva in ordine alle azioni possessorie, indipendentemente dal fatto che si tratti di chiamato nel possesso (ciò che può determinare l'acquisto dell'eredità ai sensi dell'art. 485 cod.civ.) o di chiamato che non ha la disponibilità dei beni ereditari nota3.

Secondo una parte della dottrina nota4 la norma si richiamerebbe all'antico istituto della saisine (il morto impossessa il vivo). Si tratterebbe pertanto di vero e proprio possesso che, per effetto della mera delazione ereditaria, deve ritenersi sussistere in capo al chiamato ipso jure. Seguendo questa impostazione, il delato sarebbe subito possessore dei beni, mentre diventerebbe titolare del diritto corrispondente soltanto in esito all'accettazione. In particolare viene fatta osservare l'irrazionalità dell'attribuzione della sola tutela possessoria svincolata dall'oggetto di essa (il possesso), ostacolo logico che non verrebbe eliminato configurando il possesso come fittizio e non reale.

In ogni caso i fautori di tale tesi distinguono il possesso di cui all'art. 460 cod.civ. (possesso giuridico) dal possesso materiale al quale fanno riferimento gli artt. 485 e 528 cod.civ. allo scopo di riconnettervi determinate conseguenze giuridiche (l'accettazione c.d. presunta d'eredità, la valutazione dei presupposti affinchè si faccia luogo alla nomina di un curatore dell'eredità giacente). Il primo sussisterebbe ex lege, automaticamente in capo al chiamato, il secondo avrebbe quale presupposto la disponibilità materiale dei beni ereditari nota5.

Secondo un'altra opinione nota6, seguita anche in giurisprudenza, l'art. 460 cod.civ. avrebbe piuttosto il significato di attribuire al chiamato, indipendentemente dall'operatività dell'art. 1146 cod.civ., la quale è collegata all'assunzione della qualità di erede, le sole azioni possessorie del tutto svincolate dal vero ed effettivo possesso. La ratio della tutela sarebbe proprio quella di evitare che, durante il tempo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità possa verificarsi un pregiudizio (la dispersione dei beni ereditari, l'apprensione da parte di altri) conseguente alla mancanza di un soggetto legittimato all'esperimento delle azioni possessorie (Cass. Civ. Sez. II, 11831/92 ; Cass. Civ. Sez. II, 9228/91 ). Quanto detto non esclude che il chiamato possa vantare una relazione con i beni ereditari in qualche modo riconducibile al possesso: si tratterà tuttavia di un possesso qualificato da un animus peculiare, quello cioè di colui che è consapevole di vantare la disponibilità di una cosa che non (ancora) gli appartiene, dovendone piuttosto assicurare l'integrità e la conservazione.

Note

nota1

Cfr. De Martino, Del possesso, della denunzia di nuova opera e di danno temuto, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1984, p.26; Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.452; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.217.
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nota2

Si vedano p. es. Gangi, Interpretazione dell'art. 460 del nuovo codice civile, in Temi emil., vol.II, 1943, pp.84 e ss.; Montel, Il possesso, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.V, t.4, Torino, 1962, p.252.
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nota3

Tra gli altri cfr. Barassi, Diritti reali e possesso, Milano, 1952.
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nota4

Così Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, 1961, pp.130 e ss.; Ferri, Successioni in generale, Artt. 456-511, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1980; Funaioli, Sul possesso del coerede, in Riv.dir.civ., 1940, p.263.
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nota5

V. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.77; Piraino-Leto, Sulla successione ereditaria nel possesso, in Vita not., 1951, p.29; Prestipino, Delle successioni in generale, in Comm. teorico-pratico al cod. civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.89.
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nota6

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.755; Colasurdo, Chiamato all'eredità e tutela possessoria, in Giust. civ., I, 1955, pp.1750 e ss.; Cariota-Ferrara, Le successioni per causa di morte, Napoli, 1977, p.87.
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Bibliografia

  • BARASSI, Diritti reali e possesso, Milano, 1952
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, Parte generale, Napoli, 1977
  • COLASURDO, Chiamato all'eredità e tutela possessoria, Giust.civ., I, 1955
  • DE MARTINO, Del possesso, della denuncia di nuova opera e di danno temuto, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1984
  • GANGI, Interpretazione dell'art.460 del nuovo codice civile, Temi emil., II, 1943
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • MONTEL, Il possesso, Torino, Trattato Vassalli, 1962
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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