La forma scritta ai fini del contratto di subfornitura è prevista
ad substantiam actus dall'art.
2 della legge 18 giugno 1998 n.192.
Il II° comma della citata disposizione
straordinariamente prevede una condotta fattuale del subfornitore conforme ad una proposta scritta del committente. Tale comportamento viene ex lege considerato ai fini della conclusione e del valido perfezionamento del contratto di subfornitura.
Si dispone infatti che, nel caso di proposta scritta inviata dal committente che non sia seguita da accettazione del subfornitore (il quale tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture non avendo richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi),
il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta.
Viene espressamente fatta salva l'applicazione dell'art. 1341 cod. civ .: conseguentemente, anche se il contratto dovesse esser ritenuto concluso per iscritto pur in difetto di accettazione da parte del subfornitore, non potrebbero certo ritenersi efficaci le clausole vessatorie contenute nella proposta del committente quando facesse difetto lo speciale onere formale della separata sottoscrizione di cui all'art.
1341 cod.civ.
nota1.
Note
nota1
Analoghe considerazioni sono espresse da Gioia, La subfornitura nelle attività produttive. Un approccio alla nuova normativa, in Corriere Giuridico, 1998, n.8, p.884.
top1 Bibliografia
- GIOIA, Un approccio alla nuova normativa, Corriere Giuridico, 8, 1998