Esecutore testamentario, curatore dell'eredità giacente, mero chiamato all'eredità



Non è irrilevante cercare di precisare i rapporti tra alcune figure di amministratori di beni ereditari contemplate dalla legge, quali l'esecutore testamentario (art. 700 cod. civ. ), il curatore dell'eredità giacente (art. 528 cod. civ. ) ed il semplice chiamato all'eredità di cui all'art. 460 cod. civ. . Al riguardo è il caso di precisare che l'operato del primo può riferirsi sia ad un'eredità in relazione alla quale taluno dei chiamati abbia accettato, sia ad un'eredità non ancora accettata da alcuno e vi siano o meno chiamati nel possesso dei beni ereditari (cfr. il V comma dell'art. 703 cod. civ. ). E' altresì possibile che la situazione che si produce in esito all'apertura della successione sfoci nella nomina di un curatore dell'eredità giacente. Della prima ipotesi si dà conto separatamente, in sede di analisi del rapporto tra poteri dell'esecutore e dell'erede (tanto che costui abbia accettato puramente e semplicemente, quanto con beneficio di inventario). E' inoltre da precisare che una sovrapposizione di ruoli ha modo di prodursi, solo in relazione alle situazioni ed ai beni che l'esecutore ha il compito di amministrare. Relativamente agli altri è chiaro che non v'è questione, permanendo integri i poteri di amministrazione dell'erede o del semplice chiamato.

Con riferimento al secondo caso, occorre ulteriormente distinguere tra chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari e chiamato non possessore. In quest'ultimo caso è scontato riferire della prevalenza dell'esecutore. Nella prima ipotesi giova rammentare che l'art. 460 cod. civ. assicura poteri di notevole consistenza che mirano essenzialmente a garantire la possibilità di adottare tutti quei provvedimenti atti ad evitare pregiudizi ai beni ereditari. Si tratta, come appare evidente, di mansioni che rientrano nella più ampia competenza dell'esecutore. Ciò induce a ritenere che, ogniqualvolta il testatore abbia provveduto a nominare un esecutore, i poteri di costui vengano a prevalere su quelli del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari nota1. Sembra infatti logico che l'eccezionale legittimazione del chiamato debba cedere il passo a quella dell'esecutore al quale, tra l'altro, viene espressamente riconosciuto il possesso dei beni dell'asse (art. 703 cod. civ. ). L'esecutore potrà eventualmente conseguire la disponibilità dei beni ereditari dal chiamato che ne vantasse il possesso. Quando lo spossessamento avrà avuto luogo il chiamato non potrà più considerarsi dotato della legittimazione processuale di cui all'art. 486 cod. civ. . Una volta che sia cessata nel chiamato la situazione possessoria, non tanto si farà applicazione dell'art. 485 cod. civ. , quanto dell'art. 487 cod. civ. , che assume appunto in considerazione l'ipotesi del chiamato che non è nel possesso dei beni ereditari nota2.

Si dovrà anche ritenere che contro il chiamato, non più possessore, non decorreranno i ristretti termini dell'art. 485 cod.civ. , ma troverà applicazione la diversa disciplina dell'art. 487 cod. civ. , relativa al chiamato non possessore.

Sembra debba infine escludersi che, allorquando il testatore ha previsto la nomina di un esecutore testamentario, possa farsi luogo all'ulteriore designazione di un curatore dell'eredità giacente nota3. Non v'è infatti motivo di provvedere in tal senso quando già v'è chi istituzionalmente deve provvedere all'amministrazione dei beni ereditari. Una possibilità in questo senso potrebbe al più palesarsi qualora il testatore avesse delimitato l'attività dell'esecutore in modo tale da far permanere l'esigenza di individuare un ulteriore soggetto che provveda per le residue attività.

Note

nota1

Cfr. Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.489, il quale sottolinea l'incompatibilità dei poteri del chiamato possessore anche rispetto all'ulteriore figura del curatore dell'eredità giacente (ai sensi del III comma dell'art. 460 cod. civ. ). Il Capozzi, Successioni e donazioni, t. 2, Milano, 2002, p. 607 sottolinea invece come neppure quando l'esecutore rimanesse inerte potrebbe reputarsi sussistente il potere del chiamato in ordine al compimento di atti di amministrazione. Detti poteri infatti dovrebbero ritenersi cessati a far tempo dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esecutore. Al più il chiamato potrebbe instare per ottenere l' esonero dell'esecutore dall'ufficio ai sensi dell'art. 710 cod. civ. . Contra Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p. 216 a giudizio del quale prevarrebbe invece l'amministrazione del chiamato possessore. Si veda anche Vicari, L'esecutore testamentario, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p. 1338, secondo il quale "di fronte al possesso dell'esecutore e verificatisi i presupposti per la gestione amministrativa dello stesso, o si applica l'art. 487 cod. civ. [...] ovvero, se si preferisce, non muta la disciplina dei tempi e delle modalità degli adempimenti da parte del chiamato possessore, a cui l'esecutore non potrà impedire di fare l'inventario". Conclude dunque il Vicari propendendo nel senso della prevalenza dell'esecutore.
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nota2

Sottolinea l'analogia che viene a crearsi tra la posizione del chiamato all'eredità possessore ed il chiamato non possessore (dal momento che il conseguimento del possesso in capo all'esecutore implica spoliazione del medesimo anche in capo al chiamato possessore) il Talamanca, op.cit. , p. 491.
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nota3

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 199. I poteri del curatore che fosse stato nominato prima dell'assunzione del proprio ufficio da parte dell'esecutore verrebbero meno (Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2002 p. 853) o quantomeno resterebbero sospesi nella misura in cui dovesse reputarsi prevalente l'amministrazione dell'esecutore (Vicari, op.cit., p. 1338, che configura una sorta di "curatela parziale"). Contra Natoli, op.cit., p. 354, a giudizio del quale sarebbe configurabile una coesistenza dell'esecutore testamentario con un eventuale curatore dell'eredità giacente, al quale dovrebbe essere trasferito il possesso dei beni, con conseguente limitazione dei poteri dell'esecutore alla semplice sorveglianza sull'operato del curatore.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978
  • VICARI, L' esecutore testamentario, Padova, Successione e donazione, 1994

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