Ai sensi dell'art.
2271 cod. civ. , norma ispirata al principio dell'autonomia, seppur limitata, che vale a contrassegnare il rapporto tra patrimonio dei soci e compendio sociale (cfr. Cass. Civ. Sez. I,
676/73 ),
non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio di società semplice. Nella contraria eventualità si determinerebbe infatti un vantaggio personale del singolo socio a fronte di un ingiustificato depauramento del patrimonio sociale
nota1.
La norma è muta relativamente all'ipotesi contraria, vale a dire in relazione alla possibilità che si dia compensazione tra il credito vantato dal terzo nei confronti della società ed il debito che il medesimo abbia verso il socio. Potrebbe detto terzo opporre al socio la compensazione sulla scorta di una siffatta situazione? Alla questione è stata data soluzione affermativa, pur essendosi precisato che il socio ben potrebbe opporre al terzo il preventivo beneficio d'escussione (Cass. Civ. Sez. III,
1134/58 )
nota2.
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Note
nota1
Pettiti, Su alcune questioni di compensazione in materia di società di persone, in Riv. dir. comm., 1959, vol. II, p. 21.
top1nota
nota2
A conclusioni diametralmente opposte è invece pervenuta altra giurisprudenza, sia pure in sede di applicazione in via analogica del principio di cui alla norma in esame all'impresa diretto-coltivatrice di cui all'art.
48 della legge n. 203 del 1982 (cfr. Cass. Civ. Sez. III,
1274/91 ).
top2Bibliografia
- PETTITI, Su alcune questioni di compensazione in materia di società di persone, Riv. dir. comm., II, 1959