Esclusione dell'unico socio accomandatario



Ci si interroga sulla disciplina da adottare per l'ipotesi dell'esclusione dell'unico socio accomandatario la cui condotta sia da considerarsi gravemente inadempiente. Al riguardo sembrerebbero applicabili, in forza del rinvio di cui all'art. 2315 cod. civ. , le norme di cui agli artt. 2286 e 2287 cod. civ.. L'esclusione dovrebbe pertanto essere deliberata a maggioranza degli altri soci, quand'anche questi rivestissero la qualità di accomandanti, non potendosi computare il socio da escludere. In questo senso si è espressa la giurisprudenza, essendosi rilevato come non sussista al riguardo alcun profilo di incompatibilità, dovendo la deliberazione di esclusione essere compresa nei poteri di controllo di cui gli accomandanti sono pur sempre titolari (Cass. Civ. Sez. I, 15197/01; Cass. Civ. Sez.I, 27504/06 ). Nè occorre proporre domanda giudiziale di esclusione, essendo tale ipotesi prevista unicamente nel caso specifico di cui al III comma dell'art. 2287 cod. civ. , vale a dire in quello in cui la società sia composta da due soci soltanto (Tribunale di Agrigento, 11/06/2003 ).

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  • Quesito n. 6092/I, Esclusione del socio accomandatario di sas

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