Esclusione dall'amministrazione (comunione legale)



L'art. 183 cod.civ. prevede che un coniuge possa domandare al giudice un provvedimento di esclusione dall'amministrazione dell'altro coniuge, quando questi è minore o non può amministrare ovvero ha male amministrato nota1.

Il provvedimento giudiziale, che pure comporta la privazione del potere di compiere atti di amministrazione (siano essi di ordinaria che di straordinaria amministrazione), non possiede natura contenziosa nota2. L'interesse che l'autorità giudiziaria deve proteggere è soltanto quello della corretta amministrazione dei beni della comunione. Si tratta pertanto di un'attività sostanzialmente amministrativa avente natura di giurisdizione volontaria. La competenza per materia si può ritenere ex art. 38 disp.att.cod.civ. appartenente al Tribunale ordinario mentre competente per territorio sarà il Tribunale nella cui circoscrizione si trova la residenza familiare. Il dubbio si pone nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano una residenza anagrafica diversa: viene in soccorso il criterio del domicilio familiare, inteso come centro degli interessi della famiglia.

Circa le cause che possono condurre all'esclusione occorre precisare che, mentre l'interdizione importa automaticamente, di diritto, un tale esito ( ex III comma art. 183 cod.civ. ), la minore età, l'impedimento (che deve essere specifico, altrimenti ricadendosi nell'ipotesi generica di cui all'art. 182 cod.civ. ) ovvero il non sapere o potere bene amministrare conduce ad una preventiva valutazione da parte del giudice.

Ai sensi del II comma della norma in esame il coniuge privato del potere di amministrare può domandare al giudice di assumere un provvedimento di reintegrazione quando sono venuti meno i motivi che precedentemente, avevano determinato l'esclusione nota3.

E' possibile reiterare le considerazioni già sopra esposte per quanto attiene alla natura non contenziosa del provvedimento ed alla competenza per materia e per territorio del giudice.

Note

nota1

Cfr. A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. I, Milano, 1975, p.546, ove viene sottolineato come, nel caso prospettato, al contrario di quanto si può riferire a proposito dell'autorizzazione ex art. 182 cod.civ. rilasciata solo per atti determinati, l'autorizzazione rilasciata dal Tribunale sarà generale essendo il coniuge ammesso all'amministrazione esclusiva abilitato al compimento di qualsiasi atto.
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nota2

Così, tra gli altri, Jannuzzi, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000, p.572.
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nota3

Questa richiesta, in caso di interdizione, non sarà necessaria. La reintegrazione avverrà infatti automaticamente in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell'interdizione. Si veda Santosuosso, Il regime patrimoniale della famiglia, in Comm cod. civ., Torino, 1983, pp.253 e ss..
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Bibliografia

  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, I, 1975
  • JANNUZZI, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2000
  • SANTOSUOSSO, Il regime patrimoniale della famiglia, Torino, Comm.cod.civ., 1983

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