Errore ostativo ed errore-vizio



L'opinione degli interpreti nota1 sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865 annetteva notevole importanza alla differenza tra errore-vizio, attinente alla formazione della volontà del dichiarante (es.: Tizio crede che il quadro sia di un famoso pittore e per tale motivo lo acquista a caro prezzo) ed errore ostativo, che consiste in una discrasia tra volontà interna e dichiarazione (esempio: Tizio vuole dire 100 e per una mera svista dice 1000. Si è ritenuto che esso possa ravvisarsi anche nel caso in cui la volizione sia riferita da un soggetto ulteriore: cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 274/2018). Si reputava che il primo producesse mera annullabilità, mentre il secondo la più grave conseguenza della nullità, in quanto causa di assoluta divergenza tra quanto voluto e quanto dichiarato. Questa differenza sarebbe stata per l'appunto ostativa rispetto al perfezionamento del contratto.

Il codice civile vigente non conosce la differenza tra le due specie di errore.

L'art. 1433 cod.civ. parla di un errore "che cade sulla dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio che ne era stato incaricato", vale a dire di un errore che può ritenersi ostativo, al fine di riconnettervi le medesime conseguenze che vengono a prodursi per le altre specie di errore. La norma contiene un semplice rinvio alle disposizioni che la precedono (dettate in tema di un errore che può essere definito come errore vizio). A ciò segue che l'errore ostativo produce la mera annullabilità dell'atto, alle stesse condizioni alle quali sortisce rilevanza l'errore vizio nota2. Occorre cioè che l'errore sia ad un tempo essenziale e riconoscibile dall'altro contraente (artt. 1428 , 1429 cod.civ.) nota3.

Questa soluzione è la conseguenza dell'accoglimento del principio secondo il quale, in materia contrattuale, occorre tutelare l'affidamento del soggetto che recepisce la dichiarazione. Definire l'errore come errore vizio o come errore ostativo significa infatti porsi dal punto di vista del dichiarante. Distinguere invece tra errori essenziali e riconoscibili da un lato ed errori non dotati di queste caratteristiche dall'altro (indipendentemente dall'essere ostativi o meno), significa invece porsi dal punto di vista di colui che riceve la dichiarazione.

E' stata inoltre dettata in materia una regola particolare, ispirata, più in generale, al principio di conservazione del contratto. L'art. 1432 cod.civ.   si riferisce al mantenimento del contratto rettificato, essendo destinato a risolvere in modo spiccio eventuali ipotesi di errori madornali in cui sia incorso il dichiarante. Detta norma prescrive che l'azione di annullamento non possa essere proposta qualora l'altra parte, prima che a colui che è caduto in errore possa derivarne pre­giudizio, offra di eseguire il contratto in modo conforme a quanto l'altro contraente riteneva di aver stabilito.

La regola che subordina la rilevanza dell'errore alla riconoscibilità da parte dell'altro contraente, pur dettata in tema di contratti, viene reputata dalla giurisprudenza applicabile, ai sensi del rinvio di cui all'art. 1324 cod.civ. anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale connotati da recettizietà (Cass. Civ. Sez. III, 2347/81 ) nota4. Essa, al contrario, non può essere utilizzata in tema di negozio testamentario o di matrimonio.

Che cosa dire del c.d. errore bilaterale?

Esso è stato ritenuto rilevante, a prescindere da ogni considerazione in tema di conoscibilità, quando sia stato comune a tutti i contraenti, non esistendo alcun affidamento da tutelare (Cass. Civ. Sez. II, 1217/75 ) nota5.

Ulteriore figura di divergenza simile all'errore ostativo (assoggettata alle regole comuni già esaminate) nei negozi bi o plurilaterali è il c.d. dissenso, consistente nel radicale fraintendimento che si verifica quando le parti, pur raggiungendo apparentemente il consenso su una comune dichiarazione, non si accorgono di conferire alla stessa ciascuno un significato diverso (es.: Tizio dice fondo Corneliano per significare un determinato terreno in campagna mentre Caio, con tale espressione, intende invece il fabbricato posto in città e sito in Via Cornelia) nota6. La conseguenza non può che essere la mera annullabilità, alle riferite condizioni.

Note

nota1

Cfr. Venezian, L'errore ostativo, in Studi sulle obbligazioni, Roma, 1919, p.465; Messineo, Teoria dell'errore ostativo, Roma, 1915.
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nota2

V. Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.635.
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nota3

Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.446.
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nota4

Analoga opinione viene espressa anche in dottrina. Così Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.199; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.650.
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nota5

Cfr. Caredda, Sul negozio viziato da c.d. errore comune, in Giur. it., I, 1993, p.621; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.901; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, cit., p.653; Messineo, Dottrina generale del contratto, Milano, 1948, p.90; Bessone, Errore comune e affidamento nella disciplina del contratto, in Foro it., I, 1966, p.174 e ss..
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nota6

Si vedano Stolfi, Appunti in tema di dissenso, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1954, p.280 e ss.; Messineo, Dissenso (dir. civ.), in Enc. dir., XIII, 1964, p.244 e ss..
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Bibliografia

  • BESSONE, Errore comune e affidamento nella disciplina del contratto, Foro it., I, 1966
  • CAREDDA, Sul negozio viziato da c.d.errore comune, Napoli, 1996
  • GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MESSINEO, Dissenso (dir.civ.), Enc.dir., XIII, 1964
  • MESSINEO, Dottrina generale del diritto, Milano, 1948
  • MESSINEO, Teoria dell'errore ostatito, Roma , 1915
  • STOLFI, Appunti in tema di dissenso, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1954
  • VENEZIAN, L'errore ostativo, Roma, Studi sulle obbligazioni , 1919

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