Errore nell'unione civile


Ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 76/2016, che rieccheggia l'art. 122 cod.civ., "l'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

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