Il codice non fa menzione in materia di transazione dell'errore di fatto: ciò ha dato luogo ad una pluralità di interpretazioni.
Secondo una prima opinione l'errore di fatto sarebbe soggetto alle stesse regole dell'errore di diritto: conseguentemente l'errore di fatto non sarebbe rilevante quando incidesse sul caput controversum
nota1, mentre rileverebbe ogniqualvolta, al contrario, cadesse su una questione estranea alla controversia (cfr. art.
1969 cod.civ. )
nota2.
Si è tuttavia rilevato in senso contrario che, in difetto di qualsiasi previsione normativa, sembra difficile escludere per l'errore di fatto l'operatività della disciplina generale in tema di contratto. L'errore sarà dunque rilevante, conducendo all'annullabilità della transazione, qualora debba ritenersi essenziale (secondo i criteri di cui all'art.
1429 cod.civ. ) e riconoscibile
nota3.
Secondo un altro parere le norme di cui agli articoli
1972 e ss. cod.civ. costituirebbero deroghe o specificazioni rispetto alla disciplina dell'annullabilità per errore
nota4.
Si rammenta, ad esempio, che l'art.
1972 cod.civ. prevede all'ultimo comma la legittimazione all'azione di annullamento della transazione relativa a titolo nullo esclusivamente a vantaggio della parte che ignorava il vizio invalidante. L'art.
1973 cod.civ. prevede parimenti l'annullabilità a cagione della falsità di documenti sui quali si fosse fondato l'accordo transattivo. L'art.
1974 cod.civ. prescrive che sia altresì annullabile la transazione fatta su questione già decisa con sentenza passata in giudicato della quale anche una sola delle parti non avesse avuto notizia. Da queste disposizioni emerge, quale fondamento delle cause di invalidità, una situazione soggettiva di almeno una delle parti che può essere definita più in chiave di
ignoranza che come errore.
Note
nota1
Così Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1986, p.331.
top1nota2
Tra gli altri Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1194; Gallo, I vizi del consenso, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.458.
top2nota3
Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.798; D'Onofrio, Della transazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1962, p.220; Pugliatti, Della transazione, in Comm. cod. civ., diretto da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, p.270.
top3nota4
Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.147 e ss., spiega come nelle fattispecie esaminate non siano contemplate le figure solite di error in negotio, in substantia, in persona. Si tratterebbe di situazioni "che agiscono come motivi erronei determinanti della volontà transattiva", motivi però che sono "determinanti secondo la valutazione legale indistintamente valida per tutti i casi" e unici nel senso che, "all'infuori di quelli previsti dalla legge, la transazione non può ritenersi annullabile per nessun altro motivo, anche se risulti il solo determinante".
top4Bibliografia
- D'ONOFRIO, Della transazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1959
- GALLO, I vizi del consenso, Torino, I contratti in generale a cura di Gabrielli, 1999
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- PUGLIATTI, Della transazione, Firenze, Comm. D'amelio-Finzi, 1949
- SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986
- VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986