Errore determinante ed errore incidente



L'errore (ciò che è riferibile anche a proposito del dolo e della violenza), può essere determinante (causam dans) o incidente (error incidens).

Nel primo caso senza l'errore il soggetto non avrebbe negoziato; nel secondo costui avrebbe negoziato a condizioni diverse.

Soltanto l'errore determinante conduce all'annullamento del contratto mentre l'errore incidente (di cui può essere una specie il c.d. error in quantitate) può determinare l'insorgenza del diritto al risarcimento dei danni.

Occorre non confondere tra errore motivo (locuzione spesso utilizzata dagli interpreti) ed errore sul motivo nota1.

Il primo termine vuole significare l'errore determinante rispetto al consenso nota2, il secondo attiene ad una falsa rappresentazione concernente il motivo: ordinariamente esso, corrispondendo ad un aspetto puramente interno, è del tutto irrilevante nota3.

Note

nota1

Si vedano Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.324; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.160.
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nota2

Così Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, p.565 e ss.; Pietrobon, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p.59 e ss..
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nota3

Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.203; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.654; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.246.
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Bibliografia

  • CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
  • PIETROBON, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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