L'errore (ciò che è riferibile anche a proposito del dolo e della violenza), può essere
determinante (
causam dans) o
incidente (
error incidens).
Nel primo caso senza l'errore il soggetto non avrebbe negoziato; nel secondo costui avrebbe negoziato a condizioni diverse.
Soltanto l'errore determinante conduce all'annullamento del contratto mentre l'errore incidente (di cui può essere una specie il c.d.
error in quantitate) può determinare l'insorgenza del diritto al risarcimento dei danni.
Occorre non confondere tra
errore motivo (locuzione spesso utilizzata dagli interpreti) ed
errore sul motivo nota1.
Il primo termine vuole significare l'errore
determinante rispetto al consenso nota2, il secondo attiene ad una
falsa rappresentazione concernente il motivo: ordinariamente esso, corrispondendo ad un aspetto puramente interno, è del tutto irrilevante
nota3.
Note
nota1
Si vedano Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.324; Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.160.
top1nota2
Così Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962, p.565 e ss.; Pietrobon, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963, p.59 e ss..
top2nota3
Cfr. Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.203; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p.654; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.246.
top3Bibliografia
- CARIOTA-FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1962
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, XXI, 1972
- PIETROBON, L'errore nella dottrina del negozio giuridico, Padova, 1963
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002