Eredità giacente ed eredità vacante



Secondo una terminologia risalente, l'eredità ancor priva di un titolare, in quanto in attesa di accettazione sarebbe appellabile come "giacente". Alla stregua del diritto positivo, vale a dire del modo di disporre dell'art. 528 cod.civ. , questa opinione non è più con esattezza sostenibile. La giacenza è funzionale alla conservazione ed al mantenimento del compendio ereditario in attesa ed in considerazione dell'acquisto che taluno dei chiamati testamentari o legittimi possa fare nota1. Si aggiunga, senza per questo voler analizzare le varie impostazioni teoriche sulla natura giuridica ed i requisiti della giacenza, che essa trae origine ufficialmente dalla nomina di un curatore nella sussistenza di precisi presupposti di legge (art.528 cod. civ.).

Non v'è, al contrario, alcuna norma che codifichi la nozione di vacanza ereditaria. Gli interpreti parlano di eredità vacante in maniera polisensa. In senso ampio si fa riferimento alla condizione dell'eredità ancora priva di un titolare. Così concepita, la vacanza sarebbe fenomeno praticamente necessario, venendo a coprire l'intervallo tra apertura della successione ed acquisto dell'eredità, ponendosi altresì in maniera complementare rispetto alla giacenza nota2. Secondo la tesi più restrittiva invece con la locuzione "vacanza" si alluderebbe unicamente al fenomeno del difetto assoluto di soggetti chiamati per testamento o di parenti legittimi, ciò che condurrebbe alla devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'art. 586 cod.civ. nota3. Non v'è chi non veda che, per tale via, la vacanza consisterebbe in un concetto meramente astratto: il riconoscimento della sussistenza di essa coinciderebbe con la fine, dal momento che, una volta acquisita l'eredità in capo allo Stato, più non si potrebbe osservare un'eredità priva di titolare.

Probabilmente è da accogliere la tesi che ambienta la vacanza in un ampio concetto di giacenza, rifacendosi alle impostazioni teoriche antecedenti l'entrata in vigore del codice civile nota4.

Netta comunque, in senso tecnico, la distinzione tra eredità giacente ed eredità vacante: mentre la curatela che è insita nella prima risulta funzionale alla conservazione dell'asse in attesa ed in previsione di una futura accettazione, la vacanza non sarebbe altro se non la constatazione dell'inesistenza di chiamati, anche semplicemente ex lege, cui segue il passaggio dell'eredità allo Stato.

nota1

Note

nota1

Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir. priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 401.
top1

nota2

Cfr. Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 330.
top2

nota3

In questo senso Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 93.
top3

nota4

Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 191.
top4

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • LIPARI, L'eredità giacente, Padova, Successioni e donazioni, I°, 1994
  • PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Eredità giacente ed eredità vacante"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti