Il fenomeno della giacenza ereditaria ha luogo nell'ipotesi di cui all'art.
528 cod.civ. , ai sensi del quale,
ogniqualvolta il chiamato non abbia accettato l'eredità né si trovi nel possesso dei beni ereditari, il giudice nella cui circoscrizione si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, provvede a nominare un curatore dell'eredità.
Lo scopo della norma è evidente. Poiché colui che è semplicemente chiamato all'eredità senza trovarsi nel possesso dei beni ereditari (ciò che comunque condurrebbe all'acquisizione della qualità ereditaria in esito al decorso di un certo periodo di tempo: cfr. l'art.
485 cod.civ. ) non può considerarsi in alcun modo obbligato a porre in essere un'attività conservativa o comunque di amministrazione del compendio ereditario, occorre che in qualche modo si provveda.
Con l'istituto in esame si mira propriamente ad impedire che l'eredità rimanga priva di protezione nel tempo intercorrente tra il momento in cui si apre la successione e l'accettazione da parte di taluno dei chiamati nota1. L'amministrazione che ha luogo durante la giacenza ha altresì la finalità di
preservare la posizione di coloro che, come gli eventuali creditori del de cuius o i legatari, hanno un evidente interesse al mantenimento della consistenza del patrimonio ereditario nota2. nota1
Note
nota1
Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., diretto da Iudica-Zatti, Milano, 2002, p. 401.
top1 nota2
Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p. 207.
top2Bibliografia
- GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000