Equità integrativa



L' equità di cui fa menzione l'art. 1374 va intesa, secondo la giurisprudenza, non come richiamo a norme extragiuridiche, bensì nel senso che il contratto deve esser valutato secondo criteri di logica giuridica (Cass. Civ. Sez. II, 5862/94 ).

Non si tratta cioè di regole destinate a sostituire fonti primarie, norme giuridiche, bensì di principi integrativi volti a sussidiare l'interprete, fermo restando che l'equità non potrebbe essere intesa come un criterio interpretativo generale di un contratto comunque completo in tutte le sue parti (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4626/83 ).

L'equità, come tale, potrebbe riassumersi nel temperamento degli interessi delle parti con specifico riferimento alla natura del contratto nota1.

Nel concetto stesso di equità è insita l'idea dell'equilibrio delle opposte istanze che contrappongono le parti non soltanto quando si tratti di atti a titolo oneroso, ma anche quando l'atto sia qualificabile come a titolo gratuito. In quest'ultima ipotesi occorrerà infatti conciliare l'interesse di una parte a beneficiare del massimo effetto favorevole con quella dell'altra parte a subire il minor sacrificio possibile.

La regola dell'equità è variamente rilevante per il diritto.

Essa è infatti posta alla base di alcuni rimedi quali l'offerta di riconduzione ad equità di cui all'art. 1450 cod.civ., idonea ad evitare la rescissione del contratto per lesione. Analogamente, in tema di risoluzione per eccessiva onerosità, ai sensi dell'art. 1468 cod.civ. la parte che nel contratto ha assunto obbligazioni divenute eccessivamente gravose può domandare una modificazione nelle modalità di esecuzione sufficienti per ricondurre ad equità il congegno negoziale.

In forza dell'art. 1374 cod.civ. l'equità può inoltre reputarsi indirizzata alle parti allo scopo di integrare le lacune del contratto nota2. Prescindendo dagli istituti di carattere generale innanzi citati, esistono varie norme che consentono al giudice un'attività di valutazione ispirata all'equità in riferimento alla determinazione di alcuni aspetti dell'accordo. Si pensi al V° comma dell'art. 1748 cod.civ., in tema di contratto di agenzia, ai sensi del quale se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità; alla regola di cui all'art. 2263 cod.civ. che, in relazione al riparto degli utili e delle perdite nell'ambito della società semplice, dispone che la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

In riferimento alla determinazione del corrispettivo dell'appalto (art. 1657 cod.civ.) del compenso del mandatario (art. 1709 cod.civ.) ovvero della misura della provvigione del commissionario (art. 1733 cod.civ., norma nella quale il riferimento all'equità è testuale) si reputa che il giudice abbia la possibilità di operare in base all'equità. Altrettanto si può dire in riferimento alla determinazione del compenso per l'opera svolta dal professionista, subordinando l'art. 2233 cod.civ. al parere dell'associazione professionale l'opera equitativa del giudice che appunto, in base a quest'ultima, potrebbe discostarsi dal primo (Cass. Civ. Sez. II, 5111/98 ).

Infine anche il terzo è tenuto ad effettuare la determinazione di cui all'art. 1349 cod.civ. secondo un criterio di equità, altrimenti potendosi attivare sostitutivamente la determinazione ad opera del giudice.

L'equità come criterio integrativo del contratto si distingue dall'equità quale regola di giudizio evocata dall'art. 114 cod.proc.civ., ai sensi del quale il giudice, sia in primo grado che in appello, decide il merito della causa secondo equità quando esso riguarda diritti disponibili delle parti e queste gliene fanno concorde richiesta (Cass. Civ. Sez. I, 8504/96 ).

Note

nota1

In tal senso Ferri,  Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966, p. 328; Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 519. 

                                                                               top1

nota2

Sono di questa opinione Ferri, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1995, p. 288 e ss.; Gazzoni, Equità e autonomia privata, Milano, 1970, p. 268 e ss.; Rizzo, Dei contratti in generale, in Codice civile annotato, a cura di Perlingieri, Libro IV, Torino, 1980, p. 473.
top2

 

Bibliografia

  • FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966
  • FERRI, Il negozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1995
  • GAZZONI, Equità e autonomia privata, Milano, 1970
  • RIZZO, Dei contratti in generale, Torino, Codice civile annotato, IV, 1980

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Equità integrativa"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti