Entità della somministrazione



L' art. 1560 cod.civ. prevede l'ipotesi in cui le parti non abbiano stabilito nel momento della conclusione del contratto l'entità della somministrazione. In questo caso la legge fa riferimento alla misura corrispondente "al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto" (Cass. Civ. Sez. III 3450/75   ).

Il criterio concretizza il precetto generale di cui all'art.1346 cod.civ., venendo sostanzialmente a completare la determinazione, quanto alla semplice quantità (non già alla qualità, che deve comunque essere stabilita dalle parti) delle cose da erogare, dell'oggetto del contratto nota1 .

Importante è il riferimento, allo scopo di ancorare la valutazione del fabbisogno del somministrato, al tempo della conclusione del contratto . Il somministrante deve infatti essere posto nella condizione di poter vagliare le ordinarie esigenze nel momento in cui si impegna. In questo modo egli ha la possibilità di decidere se assumere un compito i cui limiti, quando invece potessero essergli opposte esigenze sopravvenute del somministrato, non sarebbero apprezzabili. Si pensi ad un piccolo artigiano che si sia obbligato a fornire ad una impresa alcuni particolari costruttivi utilizzati da quest'ultima nel processo di assemblaggio di un prodotto che, successivamente, a motivo del grande successo riscontrato, debba essere fabbricato a ritmi produttivi assai più elevati. E' chiaro che l'artigiano non potrà essere considerato inadempiente se non riesce ad incrementare di pari passo la propria produttività.

Il II° comma della norma in esame disciplina un'ipotesi differente rispetto a quella descritta. Si tratta pur sempre dell'eventualità in cui non sia stato previsto specificamente un quantitativo determinato, avendo tuttavia le parti  previsto il limite minimo ed il limite massimo per l'intera somministrazione, parallelamente permettendo al somministrato di scegliere, entro detti limiti, le quantità da conseguire. In questo caso è il somministrato a stabilire, di volta in volta, entro i predetti limiti, il quantitativo da fornirenota2 .

L'ultimo comma dell'art.1560  cod.civ. chiarisce che, quando le parti abbiano stabilito la determinazione del quantitativo da somministrare "in relazione al fabbisogno", parallelamente fissando una quantità minima, in ogni caso il somministrato è vincolato ad accettare la quantità effettivamente corrispondente al fabbisogno ogniqualvolta essa sia superiore al livello minimo stabilito. In altri termini il somministrato non potrà limitarsi a ritirare il minimo, essendo tenuto a dimostrare che il proprio fabbisogno non eccede la riferita misura minimale nota3 .

E' appena il caso di rilevare che le prescrizioni della norma in esame possiedono natura dispositiva: sarà ben possibile alle parti congegnare pattuizioni maggiormente risponenti alle proprie esigenze nota4 .

Note

nota1

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Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.236.
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nota2

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Per questo motivo sarà richiesto un comportamento diligente del somministrato in ordine alla formulazione delle proprie richieste: Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Trattato di dir.civ.e comm., dir. da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p.257.
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nota3

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Ugualmente il somministrato, essendo tenuto a fornirsi per l'intero suo fabbisogno, non può limitarsi a ricevere il minimo contrattuale procurandosi altrove il residuo occorrente (Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.247).
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nota4

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Ammissibili sono perciò quelle clausole con cui si prevede espressamente o implicitamente che spetti all'apprezzamento discrezionale del somministrato richiedere o meno la fornitura o la fissazione della misura di essa: si parla a questo proposito di somministrazione "a richiesta" o "a piacere" (Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.128). Altresì configurabile è la c.d. clausola di "impegno di potenza", con la quale il somministrante si obbliga a tenere a disposizione del somministrato una determinata quantità di cose (generalmente energia) ed il somministrato potrà valersi di essa nella misura che riterrà necessaria, pagando, oltre al prezzo delle prestazioni ricevute, un autonomo compenso fisso (Corrado, La somministrazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino,1963, p.153).
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Bibliografia

  • CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963
  • COTTINO, Del contratto estimatorio e della somministrazione, Bologna-Roma, Comm. cod.civ. diretto da Scialoja-Branca, 1970
  • GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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