Enti pubblici, divieto di acquisto di immobili ex art.12 d.l. 98/2011


Ai sensi dell'art. 12 del d.l. 98/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Le predette disposizioni si sostanziano in altrettante norme di proibizione in ordine all'acquisto di beni immobili da parte degli enti pubblici ai quali si riferiscono. Cosa riferire dell'eventuale atto posto in essere in violazione della predetta normativa? Secondo la ricostruzione più plausibile ne sarebbe ipotizzabile la nullità per violazione di norma imperativa, tale palesandosi la disposizione che prevede il divieto in parola.

Dubbi sono stati avanzati in relazione a congegni negoziali diversi rispetto alla vendita, come la permuta, la transazione, la datio in solutum. Pare tuttavia evidente come non tutte le acquisizioni in favore dell'Ente siano proibite (se non una volta comprovata l'indispensabilità), ma solo quelle che si traducono in un esborso di denaro che sfugge ai controlli predetti.

Prassi collegate

  • Ancora sull’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 1-ter del d.l. n. 98/2011: i recenti pareri della corte dei conti

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