Enti no profit, associazioni di promozione sociale



La legislazione speciale ha introdotto nuove figure di enti intermedi, la cui concreta consistenza suscita più di un dubbio.

Con la legge quadro sul volontariato (L.11 agosto 1991, n.266 ), definita l'attività di volontariato (art.2 Legge cit.) come quella prestata "in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà", viene precisato che si considera organizzazione (art.3 Legge cit.) "ogni organismo liberamente costituito al fine di scolgere l'attività di cui all'art.2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti". Notevole è il modo di disporre del II comma della norma in esame, che stabilisce l'indifferenza della forma giuridica di tali organizzazioni, facendo unicamente salva la compatibilità con lo scopo solidaristico.

Potrebbe trattarsi indifferentemente di associazioni riconosciute o meno, di comitati. Ciò che conta è che negli accordi tra gli aderenti (o nell'atto costitutivo) "oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fine di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonchè la gratuità delle prestazioni degli aderenti..." (art.2, III comma Legge cit.).

Un ulteriore passo avanti sulla via della destrutturazione è stato compiuto con la Legge 7 dicembre 2000, n.383 , la quale ha introdotto una speciale disciplina per le c.d. "associazioni di promozione sociale". Tali sono considerate, ai sensi dell'art.2 Legge cit., "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi.... costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro...". Ci si spinge ben oltre le forme giuridiche previste dal codice civile per le entità qualificate dallo scopo non lucrativo. Occorre infatti rilevare che una qualificazione in una qualche misura evocativa di un preciso istituto (l'associazione) viene adoperata per significare un qualche cosa di assolutamente vago dal punto di vista giuridico (gruppi, movimenti, etc.)

Se le parole possiedono ancora un minimo riferimento a dati stabili ed univoci occorre annettere alla locuzione "gruppo" e "movimento" il significato di riunioni di soggetti non aventi le caratteristiche giuridiche dell'associazione nè del comitato. La Legge 383/00 qualifica queste riunioni di soggetti sotto un profilo teleologico, rendendo applicabile l'articolata disciplina che prevede sol che sussista una duplice condizione, che importa una verifica positiva ed una negativa. L'entità deve essere costituita, come già riferito, al fine di svolgere attività di utilità sociale...senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Inoltre il II ed il III comma dell'art.2 Legge cit. specificano che non sono considerate associazioni di promozione sociale "i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni professionali... e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati". Sono altresì esclusi "i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati....".

A tanta libertà ( rectius : indeterminatezza) in ordine alla forma giuridica dell'ente si contrappone il dato scaturente dall'art.3 Legge 383/00 circa la forma dell'atto costitutivo che deve concretarsi in un atto scritto il cui contenuto è rigorosamente predeterminato. Ai sensi del cit. art.3 Legge cit., nello statuto devono essere espressamente previsti la denominazione, l'oggetto sociale, l'attribuzione della rappresentanza legale fino ai criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e quelli per la devoluzione delle residue attività a fini di utilità sociale per il caso di scioglimento dell'ente.

L'art.5 Legge cit. prevede la possibilità per le associazioni in parola di essere destinatarie di donazioni e di lasciti testamentari (previa accettazione beneficiata). Gli acquisti immobiliari verranno direttamente trascritti a favore dell'ente ai sensi dell'art.2659 cod.civ..

L'art.6 Legge cit. si occupa della rappresentanza e della responsabilità: delle obbligazioni assunte "dalle persone che rappresentano l'associazione" risponde il patrimonio dell'ente. I creditori potranno far valere i propri diritti soltanto in via sussidiaria "nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione". (cfr.art.38 cod.civ. ).

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un registro nazionale al quale le associazioni a carattere nazionale in considerazione possono iscriversi qualora siano costituite ed operanti da almeno un anno (art.7 Legge cit.). Analoghi registri vengono istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La legge prevede infine varie agevolazioni (acceso agevolato al credito: art.24 Legge cit.; esenzione dalle imposte sugli intrattenimenti: art.21 Legge cit.; possibilità di esercitare attività turistiche e ricettive per gli associati: art.31 Legge cit.), provvidenze, erogazioni liberali a favore delle associazioni in parola (non ultima la possibilità di poter fruire in comodato di beni immobili di proprietà di Enti pubblici territoriali: cfr.art.32 Legge cit.).

Prassi collegate

  • Quesito n. 97-2019/I, Cooperativa sociale priva dei requisiti e adozione della qualifica di cooperativa ordinaria a mutualità prevalente
  • Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale costituite dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore
  • Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Ministero del Lavoro, Codice del Terzo Settore - Adeguamenti statutari
  • Circolare N. 25/E, Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2014 – Indirizzi operativi
  • Quesito tributario n. 138-2012/T, Applicabilità agevolazione dell'imposta di registro ad ente estero, non residente, assimilabile ad onlus
  • Quesito n. 137-2012/I, Categorie di soci nelle cooperative sociali e diritto di voto
  • Quesito n. 124-2012/I, Cooperative sociali e requisiti soggettivi dei soci
  • Circolare N. 38/E, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • Quesito n. 57-2009/I, Cooperativa sociale fra appartenenti a professione non regolamentata
  • Quesito n. 244-2008/I, Associazione di promozione sociale costituita da associazioni onlus e cooperative, sociali e non
  • Quesito n. 172-2008/I, Trasformazione di società consortile cooperativa sociale in società cooperativa sociale
  • Studio 3-2008/A, Associazioni di volontariato e nozione di impresa nella recente giurisprudenza comunitaria
  • Quesito n. 136-2008/I, Associazione non riconosciuta, disciplina sulle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale

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