Emancipazione



Quando la maggiore età coincideva con il raggiungimento del ventunesimo anno, l'emancipazione poteva essere concessa ai minori ultradiciottenni in forza di un provvedimento del giudice tutelare (art. 391 cod. civ.).

Subentrata la nuova disciplina che ha abbassato a 18 anni la maggiore età, la possibilità di ottenere l'emancipazione ha perso ogni significato, essendo stata abrogata con la riforma del diritto di famiglia l'ulteriore ipotesi consistente nella sua consecuzione in esito a specifico provvedimento del Giudice tutelare.

L'ipotesi è ormai riservata al caso del minore che sia stato autorizzato a contrarre matrimonio (artt. 84 e 390 cod. civ.). In tal caso la detta autorizzazione comporta di diritto, senza che si faccia luogo all'emissione di ulteriori provvedimenti giudiziali, l'emancipazione nota1.

Quando il minore emancipato sia stato autorizzato all'esercizio dell'impresa commerciale (art. 397 cod. civ.) diviene capace di compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche se estranei all'ambito dell'impresa con l'eccezione delle liberalità (donazione e testamento) nota2.



Note

nota1

Una volta che il minore possa considerarsi emancipato, questa condizione non viene meno nemmeno in ipotesi di scioglimento del matrimonio, ad eccezione del caso di annullamento per difetto d'età, ex art. 392 cod. civ. . La dottrina è concorde nel ritenere sussistente quest'ultima eventualità ogni qualvolta sia mancata l'autorizzazione del tribunale, rilasciata solo dopo aver valutato positivamente la maturità psico-fisica del minore. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 215; Ebene Cobelli, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p. 705.
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nota2

Sostanzialmente nel caso contemplato il minore viene a trovarsi nella stessa condizione di una persona maggiorenne. Dunque, salvo i limiti sopracitati, deve considerarsi pienamente capace. Cfr. Cattaneo, Emancipazione (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p. 490; Stella Richter-Sgroi, Delle persone e della famiglia, in Comm. cod. civ., Torino, 1967, p. 566. Sull'impossibilità di testare si veda Bigliazzi Geri, Il testamento, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p. 46.
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Bibliografia

  • BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982
  • CATTANEO, Emancipazione, NDI, VI
  • STELLA RICHTER E SGROI, Delle persone e della famiglia, Torino, 1962

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