Elemento causale della vendita di eredità



Dal punto di vista causale la sezione IV del capo I del titolo III del libro IV del codice civile, ancorchè titolata "della vendita di eredità" introduce una struttura negoziale qualificata dalla variabilità della causa. In questo senso le norme di cui agli artt. 1542 , 1543 , 1544 , 1545 , 1546 , 1547 cod.civ., pongono delle regole valevoli per ogni singola negoziazione che abbia ad oggetto l'eredità nel suo complesso (anche considerata come quota ereditaria), indipendentemente dal fatto che il trasferimento dei diritti ereditari intervenga quale contropartita di un prezzo (vendita), del trasferimento di diritti su altri beni (permuta), ovvero ancora di altre prestazioni (si pensi ad un contratto atipico nel quale, a fronte della cessione dell'eredità, venisse convenuta l'effettuazione di una serie di prestazioni di facere ) nota1. Occorre dunque non farsi ingannare nè dal titolo in parola, nè dalla collocazione di esso nell'ambito della disciplina della compravendita, anche se è chiaro che, per lo più, il trasferimento dell'eredità interverrà proprio a titolo di vendita.

Tutto ciò è palesato dal modo di disporre dell'art. 1547 cod.civ., significativamente intitolato "altre forme di alienazione di eredità". La norma da un latostabilisce l'applicabilità delle norme in parola "alle altre forme di alienazione di un'eredità a titolo oneroso", dall'altro al II comma riferisce che, nelle alienazioni a titolo gratuito la garanzia è regolata dall'art. 797 cod.civ., espressamente assumendo in considerazione la colorazione gratuita della causa della cessione (la quale avrebbe come conseguenza quella di un differente regime delle garanzie: cfr. il rinvio fatto dal II comma dell'art. 1547 cod.civ. all'art.797 cod.civ.) nota2. In questo senso la normativa in tema di alienazione dell'eredità viene ad assomigliare, sia pure sotto un profilo strettamente funzionale, a quella dettata in materia di cessione del contratto (artt.1406 e ss. cod.civ.) la quale è parimenti qualificabile come variabile.

V'è tuttavia di più:cosa dire della aleatorietà o della commutatività del congegno negoziale? Il profilo verrà assoggettato a separata disamina, dovendosi rilevare la notevole ambivalenza della contrattazione in esame (si pensi al modo di disporre dell'art. 765 cod.civ. ).

Note

nota1

Così anche Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.205.
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nota2

L'art.797cod.civ. deve essere letto in correlazione con l'art.1542 cod.civ. , giacché quest'ultima norma indica l'oggetto della garanzia, mentre l'art.797 cod.civ. , disciplina le limitazioni dei casi in cui la garanzia è dovuta (Fedele, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957, p.146 e Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.149). Mirabelli, op.cit., p.206, ritiene che questo diverso regime di garanzia non si estenda alla norma relativa alla responsabilità dell'acquirente per i debiti ereditari (art.1546 cod.civ. ). In mancanza di espressa esclusione, non si ravviserebbe ragione per escludere, l'operatività della disposizione da ultimo citata anche alle alienazioni a titolo gratuito.
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Bibliografia

  • FEDELE, La compravendita dell'eredità, Torino, 1957
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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