Elementi essenziali del negozio giuridico e del contratto



Per elemento essenziale del contratto (o anche, più generalmente, del ne­gozio giuridico) si allude a quel requisito, a quell'elemento dell'atto, che viene richiesto ai fini della validità del medesimo. In altri termini la mancanza di un elemento essenziale produce nullità nota1 .

Come è noto il codice civile non contiene una disciplina del negozio giuridico in genere, assumendo in considerazione la figura del contratto, disponendo altresì l'applicabilità della relativa normativa agli atti unilaterali inter vivos aventi contenuto patrimoniale (art. 1324 cod. civ. ) nota2.

L'art. 1325 cod. civ. , in relazione agli essentialia del contratto, fa menzione dei seguenti elementi:

  1. l'accordo delle parti. Con riferimento ad esso entrano in gioco da un lato le questioni relative al perfezionamento del consenso (art. 1326 e ss. cod.civ.), dall'altro le modalità stesse di manifestazione della volontà negoziale, problematica che si pone a confine con quella della forma. Per questo motivo il tema della conclusione del contratto, vale a dire del raggiungimento del consenso, essendo inscindibilmente connesso a quello dell'esteriorizzazione della manifestazione di volontà (vale a dire della forma), deve essere sottoposto ad una analisi con quest'ultima congiunta.
  2. la causa, il cui significato, particolarmente tormentato e complesso, sarà analizzato con speciale riferimento all'aspetto strutturale ed alla connessione con l'elemento oggettivo del contratto;
  3. l'oggetto, inteso come il punto di riferimento degli accordi dei contraenti, oggetto che, come è precisato dall'art. 1346 cod.civ., deve essere possibile, lecito, determi­nato o determinabile. Naturalmente proprio in base all'oggetto degli accordi delle parti si individuano i vari « tipi » di contratto che il legislatore regola specificamente;
  4. la forma, quando è richiesta ad substantiam actus, vale a dire al fine della validità del contratto, non senza rilevare che, in ogni caso, una qualche forma, ancorchè non vincolata, dovrà pur sempre esser rivestita dalla manifestazione di volontà negoziale . Risalendo dalla specie (il contratto) al genere (il negozio giuridico), occorre domandarsi se possa avere una valenza assoluta l'elencazione di cui all'art. 1325 cod. civ. . Per quanto attiene all'accordo, il termine può essere più genericamente definito come volontà (la quale può essere anche unilaterale). A proposito della causa, è possibile riferire l'assenza di un rilievo specifico in atti negoziali quali il testamento, il matrimonio. Alla nozione di forma, che assume importanza nell'art. 1325 cod. civ. in quanto sia vincolata, può genericamente sostituirsi il termine di dichiarazione, intesa come estrinsecazione della volontà che, come tale, non può mai far difetto in un atto giuridicamente rilevante.

La distinzione tra i vari elementi essenziali non è in concreto così chiara come nella teoria: causa ed oggetto sono spesso strettamente avvinti di modo che il vizio dell'una spesso non costituisce altro se non il riflesso del vizio dell'altra. D'altronde anche volontà e dichiarazione costituiscono un quid difficilmente scindibile dalla forma: il diritto, come si vedrà altrove, non può che dare rilevanza ad una volontà espressa che, per il solo fatto di esserlo, non può non assumere una determinata forma.

Si potrebbe, sotto questo profilo, scindere gli elementi essenziali, destinati a dar vita all'atto negoziale in una sorta di macroelemento appellato volontà esternata, costituito dalla dichiarazione di volontà avente una forma, quale che sia, ed un ulteriore macroelemento definibile come contenuto (=oggetto+causa).

E' inoltre possibile distinguere tra elementi essenziali generali (quelli di cui sopra) ed elementi essenziali speciali (quelli cioè che vengono in esame come indispensabili per ciascun singolo tipo di contratto). Ad esempio nella compravendita elementi essenziali sono la cosa venduta ed il prezzo, ciò che costituisce specificazione dell'oggetto della pattuizione nota3 .

Note

nota1

Messineo, Il contratto in genere, t. 1, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu- Messineo, Milano, 1973, p. 99.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 9.
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nota3

Torrente-Schlesinger, Manuale di dir.priv., Milano, 1985, p. 168.
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