Elementi e disciplina della ragione sociale



La ragione sociale può dirsi composta da una duplicità di elementi: tali il nome (comprensivo del cognome) di uno o più soci nonchè l'indicazione del rapporto sociale (art. 2292 cod. civ. ). Il prenome può essere abbreviato (es.: A. Rossi). Non si reputa invece ammissibile sostituire il nome con uno pseudonimo. Non è possibile inserire il nome di un soggetto estraneo. L'unica ipotesi in cui risulta consentito che vi figuri il nominativo di una persona fisica che non riveste più la qualità di socio (in quanto receduto o defunto) è quella della c.d. ragione sociale derivata di cui al II comma dell'art. 2292 cod. civ. , ipotesi che sarà oggetto di separata disamina. In tema di ragione sociale valgono, ai sensi del rinvio di cui all'art. 2567 cod. civ. , le regole relative alla ditta, con speciale riferimento ai principi di non confondibilità, di novità e di verità (quest'ultimo sia pure con la riferita eccezione della ragione sociale derivata).

Che cosa accade nell'ipotesi in cui le regole enunciate non siano rispettate nella formulazione della ragione sociale? L'irregolarità della ragione sociale che ne discenderebbe determinerebbe l'impraticabilità dell'iscrizione presso il registro delle imprese (si veda anche l'art. 2566 cod. civ. ).

La variazione della ragione sociale costituisce indubbiamente una modificazione degli originari patti sociali: come tale è soggetta all'espressione dell'unanime consenso dei soci.

Prassi collegate

  • Quesito n. 86-2016/I, Indicazione nella ragione sociale di snc del solo cognome del socio

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