Elementi costitutivi della sostituzione fedecommissaria


La sostituzione fedecommissaria come risultante dalla riforma del 1975 che ha novellato l'art. 692 cod. civ. può dirsi imperniata su un quadruplice ordine di elementi: la duplicità della chiamata, l'ordine successivo, l'obbligo di conservare imposto all'istituito allo scopo di restituire al sostituito e la cura dell'istituito incapace da parte del sostituito nota1.

1) La duplicità della delazione importa un'immediata vocazione tanto per l'istituito quanto per il sostituito. Secondo la prevalente opinione non rileva neppure la diversità del titolo della chiamata: pertanto si riscontra la figura in esame anche quando l'istituito sia chiamato a titolo di erede e il sostituito a titolo di legato nota2.

2) L'ordine successivo consiste nella posposizione dell'efficacia della delazione a favore del sostituito in esito al venir meno dell'istituito, il quale invece è immediatamente investito della titolarità del lascito. La delazione non riguarda contemporaneamente istituito e sostituito, ma quest'ultimo dopo il primo ed in conseguenza della morte di costui. In questo senso la sostituzione fedecommisaria si differenzia rispetto alla sostituzione ordinaria, nella quale manca l'ordine successivo, essendo puramente disposta in previsione dell'eventuale impraticabilità che il beneficio raggiunga l'istituito. In sostanza mentre nella sostituzione fedecommissaria sia istituito, sia il sostituito acquistano i diritti ereditari (anche se secondo un certo ordine cronologico), in quella ordinaria l'acquisto si verifica o in capo all'uno o in capo all'altro nota3. Cosa riferire dell'ipotesi in cui il testatore nomini erede universale un soggetto imponendo a costui l'obbligo di testare ulteriormente, sia pure soltanto per parte dei beni, in favore di soggetti determinati al di fuori dei casi previsti? Non è detto che una simile clausola sia nulla per violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria ( Cass. Civ., Sez. II, 10612/2016).

3) L'obbligo facente capo all'istituito di conservare e restituire che viene riferito ordinariamente alla figura in considerazione deve essere rettamente inteso. A rigore infatti non può dirsi sussistente un obbligo in senso proprio: l'effetto del subingresso del sostituito all'istituito è automatico e non deriva certo dalla volontà di quest'ultimo, il quale è soggetto al meccanismo, dotato di effetti reali, di legge nota4.

I beni oggetto del lascito sono oggettivamente indisponibili, se non alle condizioni di cui all'art. 694 cod. civ. . Incomberà piuttosto sugli eredi dell'istituito l'obbligazione di eseguire la consegna materiale dei beni al sostituito. Maggiore attenzione merita invero l'obbligazione di conservare i beni. Di essa si parlerà più diffusamente con riferimento al commento di quanto prescrive l'art. 693 cod. civ. in relazione ai diritti ed agli obblighi dell'istituito.

4) La cura dell'incapace è l'ultimo dei requisiti della fattispecie introdotto dalla novella di cui in epigrafe. L'art. 692 cod. civ. prevede al riguardo la constatazione del fatto che il sostituito abbia avuto cura dell'interdetto, in questo modo rinviando ad un giudizio posteriore alla fine della vita dell'istituito.

Note

nota1

Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.276, Amato-Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979, p.25; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.573.
top1

nota

nota2

Talamanca, op.cit., p.408; Rossi, Il testamento, Milano, 1988, p.177. Di contrario avviso Casulli, voce Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, in N.mo Dig.it., Appendice vol. VII, p.470, per il quale invece la duplice vocazione non può che essere in entrambi i soggetti a titolo universale. Secondo invece l'opinione prevalente a maggior ragione non rileverebbe neppure la differenza quantitativa della consistenza del lascito testamentario: Azzariti, La sostituzione fedecommissaria, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol. II, Torino, 1982, p.550.
top2

nota3

Caparrelli, La sostituzione fedecommissaria, in Le successioni testamentarie (cod.civ.624-712), a cura di Bianca, in Giur. sist. di dir. civ. e comm., Torino, 1983, p. 407, Amato-Marinaro, op.cit., p. 29. Questo non impedisce che si dia concorso dell'uno e dell'altro istituto. Si pensi a Tizio che istituisca l'incapace Primo a costui sostituendo l'incapace Secondo, ad entrambi sostituendo, in esito alla morte dell'uno o dell'altro, Terzo e Quarto che rispettivamente dovranno averne cura. Tra Primo e Secondo si darà sostituzione ordinaria mentre tra Primo e Terzo ovvero tra Secondo e Quarto si darà sostituzione fedecommissaria.
top3

nota4

Benedetti, Delle sostituzioni, in Comm. al dir. di fam., vol. V, Padova, 1992, p. 216.
top4

Bibliografia

  • AMATO-MARINARO, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979
  • AZZARITI, La sostituzione fidecommissaria, Torino, Tratt. di dir. priv., II, 1982
  • BENEDETTI, Delle sostituzioni, Padova, Comm. al dir. di famiglia, vol. V, 1992
  • CAPARRELLI, La sostituzione fedecommissaria, Torino, Giur. sist. di dir. civ. e comm., 1983
  • CASULLI, Sostituzione ordinaria e fedecommissaria, N.mo Dig.it.
  • ROSSI, Il testamento , Milano, 1988
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Elementi costitutivi della sostituzione fedecommissaria"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti