Elasticità del diritto reale



L'elasticità è un attributo che viene usualmente riferito al solo diritto di proprietà, tuttavia idoneo a connotare anche altri diritti reali, ogniqualvolta fossero caratterizzati dall'esclusività.

L'elasticità descrive il fenomeno in base al quale, quando si ha la concorrenza sulla medesima cosa di diritti reali parziari e diritti reali maggiori (es.: la proprietà), questi ultimi non vengono considerati come aventi definitivamente una minor portata, una minor estensione , ma soltanto temporaneamente compressi nella possibilità di esplicare tutte le facoltà di cui essi naturalmente consistono nota1.

L'esempio pratico che comunemente viene fatto è quello della molla che viene compressa da un peso dove la molla corrisponderebbe al diritto maggiore, il peso a quello minore. Una volta che il peso venisse tolto, la molla acquisirebbe l'originaria estensione.

Risulta esemplare il caso dell'usufrutto che viene a gravare la proprietà la quale per l'effetto viene definita come nuda, vale a dire sprovvista delle facoltà di godimento che sono ad essa normalmente riconnesse. Quando l'usufrutto viene meno (fenomeno necessario, in quanto la durata massima può essere pari alla durata della vita dell'usufruttuario quando questi sia una persona fisica ovvero trenta anni quando si tratti di persona giuridica) la proprietà si riespande, acquisendo la propria connotazione piena, senza che abbia luogo alcun fenomeno di trasferimento del diritto.

Il diritto minore non è pertanto frazionario di quello maggiore. L'usufrutto non consiste in un "pezzo" di proprietà. Dunque il diritto minore non fa venir meno parte del contenuto del diritto maggiore, comprimendone piuttosto l'esplicazione nota2.

Queste considerazioni rendono possibile l'enunciazione di due regole:

  1. la nascita del diritto minore non dà vita ad alcun trasferimento di parte del contenuto del diritto maggiore dal soggetto che ne è titolare (es.: da Tizio proprietario a Caio usufruttuario), ma corrisponde alla costituzione di un nuovo diritto dal contenuto proprio (non a caso si parla a tal proposito di acquisto derivativo-costitutivo, evocando una fattispecie di successione avente una pari natura costitutiva);
  2. con l'estinzione del diritto minore il diritto maggiore si riestende per virtù propria, riprendendo le sue piene possibilità di esplicazione senza bisogno di trasferimento del contenuto dell'usufrutto dall'usufruttuarío al proprietario. Quanto detto non vale soltanto nell'ambito dell'interazione tra proprietà ed altri diritti reali minori, bensì anche tra diritti reali differenti. Si pensi al caso dell'usufrutto costituito sul bene dal titolare del diritto di superficie.


Note

nota1

Si vedano, tra gli altri, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.45; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.467.
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nota2

Comporti, Diritti reali, in Enc. giur. Treccani, p.4, sottolinea come "il diritto reale limitato, pur nel rapporto con la situazione madre, non perde il proprio carattere di diritto assoluto, in quanto realizza il proprio contenuto indipendentemente dall'altrui collaborazione, e mantiene il tratto unitario della realità come posizione soggettiva del titolare sulla cosa, opponibile sotto l'aspetto della tutela e del seguito e particolarmente collegata alle vicende della res". Si confronti anche Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, pp.153 e ss..
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Bibliografia

  • COMPORTI, Diritti reali, Roma, Enc.giur.Treccani, XI, 1989
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994


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