Efficacia interinale dell' atto annullabile



Il negozio annullabile, a differenza di quello nullo, una volta che sia stato perfezionato produce comunque i propri effetti. La condizione di invalidità non è così grave da impedire che l'atto sortisca efficacia, anche se essa può venire eliminata con effetto retroattivo in seguito all'emanazione di pronunzia di annullamento nota1.

Questa situazione può essere riscontrata non soltanto nell'ambito del contratto in genere, stante il modo di disporre di cui agli artt. 1442 II comma cod.civ., ma anche relativamente ad altri atti.

In tema di matrimonio l'art.117 cod.civ. , che pure si trova sotto la sezione VI, intitolata "della nullità del matrimonio", del capo III del titolo VI del primo libro del codice civile, riferisce di "impugnabilità" dell'atto, dunque di una condizione nella quale si producono effetti interinali, ciò che non pare compatibile con una definizione in chiave di nullità nota2. Gli artt. 119 , 120 , 122 cod.civ. parlano ancora di impugnabilità del matrimonio a causa dello stato di interdizione, di incapacità naturale, della violenza e dell'errore, dando per scontata un'efficacia anteriore all'esito dell'impugnazione nota3.

Si rifletta sulla circostanza in base alla quale gli effetti del matrimonio dichiarato nullo sono comunque quelli di cui all'art. 128 (matrimonio putativo), norma che prevede che essi si producano a favore dei coniugi e della prole fino alla sentenza che pronunzia la nullità. Se v'è malafede di uno o entrambi i coniugi, in ogni caso (tranne bigamia o incesto) gli effetti si producono con riferimento ai figli.

Per quanto attiene alle deliberazioni di organi collegiali di associazioni, fondazioni e società di capitali (artt. 23 , 25 , 2377 cod.civ.) il principio di base è costituito dall'irretroattività dell'annullamento con riferimento ai terzi. Sono cioè salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione nota4. E' invece scontato che, con riferimento ai soci, si producano effetti interinali ma che, una volta subentrata la pronunzia di annullamento, la retroattività dell'eliminazione degli effetti sia piena.

Infine, per quanto attiene al testamento, l'efficacia interinale dell'atto annullabile è manifestata dal fatto che l'art. 591 ult. comma dispone la prescrizione dell'azione di impugnazione decorsi cinque anni dal giorno in cui sia stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie nota5.

Note

nota1

Cfr. Franzoni, Dell'annullabilità del contratto, in Comm. cod. civ., diretto da Schlesinger, Milano, 1997, p.7 e ss.; Tommasini, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. giur. Treccani, I, 1988, p.7; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1972, p.296 e ss.; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1978, p.804.
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nota2

Circa la natura delle invalidità matrimoniali, si veda A. Finocchiaro, M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, Milano, 1979, p.50 e ss.. Viene dato conto di come "la difficoltà di giungere ad un risultato univoco dipende da un'apparente incongruenza tra la natura della singola invalidità e il suo trattamento, tra il classificare un certo fatto come causa di nullità e la connessione del diritto di farla valere solo ad un interessato".
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nota3

Messineo, Annullabilità e annullamento (dir. priv.), in Enc. dir., II, 1958, p.469, sottolinea come spesso nel codice civile si parli di impugnabilità o di impugnazione, termini comunque da considerarsi equivalenti dell'annullabilità.
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nota4

Cfr. Auricchio, Associazioni riconosciute, in Enc. dir., III, 1958, p.908; Loffredo, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano, 2001, pp.71 e 174; Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, pp.327 e 328.
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nota5

Si veda Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983, p.390.
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Bibliografia

  • AURICCHIO, Associazioni (in gen.), Enc. Dir., III, 1958
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
  • FRANZONI, Dell’annullabilità del contratto, Milano, 1997
  • LOFFREDO, Le persone giuridiche e le organizzazioni senza personalità giuridica, Milano, 2001
  • MESSINEO, Annullabilità e annullamento, Enc.dir., II, 1958
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972
  • TOMMASINI, Annullabilità e annullamento (dir.priv.), Enc. dir. Treccani, I, 1988

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