In considerazione della speciale consistenza delle obbligazioni tributarie, la giurisprudenza ha in un primo tempo adottato il criterio
dell'automatica estensione dell'accertamento giudiziale a tutti i debitori d'imposta avvinti da solidarietà , pur nell'ipotesi in cui il contenzioso si fosse svolto nei confronti di uno dei condebitore soltanto, con esclusione del litisconsorzio (Cass. Civ. Sez. I,
768/75 ; Cass. Civ. Sez. I,
4469/77 ).
E' evidente che, seguendo questa interpretazione, il debitore solidale rimasto estraneo rispetto al giudizio, poteva essere gravemente pregiudicato, subendo gli effetti di una pronuncia contro la quale non aveva potuto svolgere alcuna attività difensiva. La natura tributaria dell'obbligazione giungeva a sacrificare le garanzie costituzionali afferenti al diritto di difesa del cittadino
nota1 .
In seguito è stato reputato applicabile il principio di cui all'art.
1306 cod.civ.,
evitandosi che gli altri debitori subiscano automaticamente gli effetti dell'accertamento intervenuto nei confronti di un solo debitore ed inversamente consentendo che il condebitore possa giovarsi della pronunzia favorevole ottenuta nei confronti dell'Amministrazione, pur senza poter ripetere le somme eventualmente già pagate (Cass. Civ. Sez. I,
9519/99 ; Cass. Civ. Sez. Unite,
7053/91 )
nota2. Ciò a condizione che non si sia già formato un giudicato divergente (Cass. Civ. Sez. I,
11400/96 ).
Note
nota1
Tale criterio, denominato di "specialità" della categoria, si fondava sulla particolare intensità del vincolo tributario nei confronti dello Stato, trascurando tuttavia il modo di disporre dell'
art.24 della Costituzione.
top1nota2
Cfr. Di Majo, Obbligazioni solidali (e indivisibili), in Enc.Dir., vol. XXIX, 1979, p.328 e ss.; Bianca, Diritto civile, Milano, vol.IV, 1998, p.742. Contra, Busnelli, Obbligazioni soggettivamente complesse, in Enc.Dir., vol. XXIX, 1979, p. 11 e ss.. Secondo tale ultimo A., per i casi di obbligazioni soggettivamente complesse di natura anche non tributaria, si dovrebbe fare applicazione del principio del litisconsorzio necessario, in modo tale da giungere a una decisione ugualmente vincolante per tutti.
top2Bibliografia
- BUSNELLI, Obbligazioni soggettivamente complesse, Enc. dir., XXIX, 1979
- DI MAJO, Obbligazioni solidali, Enc.dir., XXIX, 1979