Come già riferito a proposito dell'aspetto strutturale della cessione del credito, il debitore ceduto non entra nel congegno della attribuzione, costituendo semplice termine soggettivo
della notificazione (o, ciò che è equivalente, il soggetto relativamente al quale è possibile formulare un giudizio
di conoscenza della intervenuta negoziazione)
nota1.
Ai fini della produzione degli effetti della cessione tra le parti conta soltanto, in omaggio al principio di cui all'art.
1376 cod. civ. , il raggiungimento del consenso
nota2 .
La notificazione ovvero la conoscenza di fatto della cessione vale dunque soltanto a evitare che il debitore ceduto possa pagare, con efficacia liberatoria, nelle mani del cedente nota3.
E' possibile distinguere i requisiti di efficacia della cessione in requisiti
necessari tra le parti,
per i terzi e
per quei particolari terzi che sono gli aventi causa dal cedente. Note
nota1
Il Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 580, precisa che il debitore è parte del rapporto obbligatorio ceduto, ma non del contratto di cessione, dal momento che non assume alcun diritto od obbligo che abbia titolo nel contratto.
top1nota2
Zaccaria, Gli effetti del contratto, in Comm.breve al cod.civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1994, p. 1351; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, pp. 248 e 249.
top2nota3
In tal senso Panuccio, voce Cessione dei crediti, in Enc.dir., vol. VI, 1960, p. 851; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 700.
top3Bibliografia
- PANUCCIO, Cessione dei crediti, Enc.dir., VI, 1960
- ZACCARIA, Gli effetti del contratto, Padova, Comm.breve cod.civ. dir. Cian Trabucchi, 1994
Prassi collegate