Efficacia della cessione del contratto nei confronti dei terzi:


CONFLITTO TRA PIU' CESSIONARI DELLO STESSO CONTRATTO

Anche in tema di cessione del contratto si può porre il problema del conflitto tra più cessionari della medesima posizione contrattuale.

La questione ordinariamente non possiede un rilievo particolare, stante l'operatività del principio del consenso traslativo (art. 1376 cod.civ.), tenuto altresì conto della struttura trilatere della cessione. E' infatti è evidente che, da un lato, una volta ceduto il contratto, in capo al cedente non residuerebbe più alcuna posizione da trasmettere. Dall'altro, stante il coinvolgimento nella cessione anche del contraente ceduto, difficile sarebbe ipotizzare un secondo atto di cessione.

Diversamente accade quando è dato di poter distinguere tra momento del perfezionamento della cessione e momento dell'efficacia di essa nei confronti del contraente ceduto. Da questo punto di vista l'art. 1407 cod.civ. introduce una discrasia temporale con riferimento al caso in cui uno dei contraenti abbia prestato il proprio assenso preventivo alla cessione. In tale eventualità infatti la cessione si perfeziona in base al mero accordo tra cedente e cessionario (proprio in quanto il ceduto ha già in precedenza espresso la propria volontà), ma l'effetto della cessione stessa nei confronti del ceduto si manifesta a far tempo dalla notificazione ovvero dalla accettazione del ceduto stesso.

Svolte queste premesse è pertanto possibile configurare il caso pratico in cui Tizio, avendo Caio già manifestato il proprio assenso preventivo alla cessione ai sensi della norma citata, ceda prima a Mevio, successivamente a Filano lo stesso contratto.

Come risolvere tale  conflitto tra più acquirenti dello stesso diritto?

Si badi che, a rigore, l'art. 1407 cod.civ. utilizza il criterio della priorità della notificazione o dell'accettazione ai fini dell'efficacia della cessione per quanto attiene alla sola figura soggettiva del contraente ceduto.

Poniamo che, nell'esempio di cui sopra, venga notificata al contraente ceduto la cessione effettuata successivamente da Tizio a Filano. Per quanto attiene a Caio essa pertanto viene ad assumere piena operatività. Cosa dire tuttavia della cessione operata a favore di Mevio? In forza del principio di cui all'art. 1376 cod.civ. la cessione effettuata per ultima non dovrebbe avere alcuna efficacia.

Vi è chi nota1  ha osservato che esiste un parallelismo tra art. 1407 cod.civ. ed art.1265 cod.civ. (norma dettata in tema di cessione del credito). Entrambe le disposizioni fanno infatti riferimento alla notificazione ovvero alla accettazione. Nella prima tale incombente è riferito al contraente ceduto, nella seconda al debitore ceduto.

In forza di questo rilievo si è reputato possibile risolvere il conflitto in esame in relazione alla priorità della notificazione o dell'accettazione. In breve, tra più acquirenti della medesima posizione contrattuale prevarrebbe quello la cui cessione fosse stata per prima notificata o accettata dal contraente ceduto nota2.

Occorre tuttavia rilevare la non omogeneità del modo di disporre delle due norme evocate. L'art. 1265 cod.civ. è dettato proprio allo scopo specifico di dirimere il conflitto tra più subacquirenti dello stesso diritto di credito. L'art. 1407 cod.civ. parla invece di effetti della cessione nei confronti del solo contraente ceduto (Cass. Civ. Sez. II, 8098/90 ; Cass. Civ. Sez. II, 5159/86 ), senza occuparsi minimamente della diversa problematica del conflitto tra più subacquirenti della medesima posizione contrattuale . D'altronde né la posizione del contraente ceduto si può risolvere in quella di un debitore  né quella del cessionario consiste in un diritto di credito. Si tratta per entrambi i soggetti di una posizione complessa, dalla quale scaturiscono sia situazioni giuridiche attive sia passive.

Note

nota1

Carbone, La cessione del contratto, in Il contratto in generale, t.6, Torino, 2000, p.360.
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nota2

In questo senso Zaccaria, Cessione del contratto a garanzia della sua validità, in Riv.dir.civ., 1985, p.311 e Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.605, il quale giustifica questa tesi sulla base della considerazione che anche in tema di pignoramento la norma sulla dichiarazione del terzo debitore fa riferimento in genere alle cessioni notificate od accettate, in guisa che tale riferimento, inteso letteralmente, non può che comprendere tanto le cessioni del semplice credito quanto quelle dell'intero rapporto contrattuale.
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Bibliografia

  • CARBONE, Garanzia della validità del contratto, Torino, Il contratto in generale, VI, 2000
  • ZACCARIA, Cessione del contratto e garanzia della sua validità, Riv.dir.civ., I, 1985

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