Efficacia dell'atto traslativo subordinata all'evento costituito dal lascito testamentario



Cosa riferire dell'atto dispositivo che a vario titolo (donazione, vendita, permuta, etc.) sia sottoposto alla condizione sospensiva il cui evento consista nell'essere nominato erede o legatario in relazione ad una futura successione di un soggetto terzo? Si pensi al caso di Primo che venda o doni a Secondo l'appartamento in Roma, Via Appia n.10 a condizione di essere nominato erede da Terzo, vivente al tempo della convenzione.

La fattispecie, che potrebbe in qualche modo collegarsi al patto successorio vietato dall'art.458 cod.civ. , in effetti non pare avere a che fare nè con l'aspetto dispositivo di una futura successione nè, tantomeno, con quello dispositivo in ordine ai beni provenienti da una futura successione. Come tale essa si palesa perfettamente valida, dovendo essere qualificata nel novero degli atti sotto modalità di morte, vale a dire di quegli atti i cui effetti variamente dipendono dall'evento della morte del disponente o di un terzo. A differenza di quanto è dato di poter riferire a proposito del patto successorio di cui all'art.458 cod.civ. , nelle ipotesi in considerazione non viene assunto dalle parti alcun impegno circa la propria successione a causa di morte nè si dispone dei beni altrui che si prevede possano pervenire ai disponenti in esito all'apertura di una futura successione. Si tratta semplicemente di prevedere nel congegno negoziale una condizione il cui evento consiste nel fatto di essere beneficiati a causa di morte da un soggetto terzo, il quale non è in alcun modo vincolato alla pattuizione nota1.

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Note

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Si consideri in proposito l'esempio tratto dalla giurisprudenza citato dal Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.39. Un soggetto dona alla domestica della zia (la quale sottoscrive per approvazione) il mantenimento per tutta la vita oltre all'usufrutto di alcuni propri beni, non aventi provenienza ereditaria. Il tutto se costui sarà nominato erede di quest'ultima ed aremunerazione dei servizi resi. Rimane in ombra l'aspetto afferente alla eventuale vincolatività, almeno reputata come tale, della condotta della zia che, avendo sottoscritto per approvazione il patto, avrebbe ben potuto sentirsi obbligata in ordine all'espressione delle proprie ultime volontà. La fattispecie può quantomeno sollecitare l'interrogativo circa l'eventuale errore di diritto, rilevante ai sensi dell'art.624 cod.civ., in cui può essere caduta la testatrice che si sia, come detto, sentita vincolata in ordine alla manifestazione della volontà testamentaria.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2002

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