Effetti ed operatività della verificazione di una causa di scioglimento della società



Tutte le cause di scioglimento della società di cui all'art. 2272 cod. civ. operano di diritto. Esse producono cioè i loro effetti automaticamente, per il solo fatto di essersi verificate, senza necessità di una decisione dei soci o di un provvedimento giudiziale. Ciò non toglie che, ogniqualvolta si controverta relativamente all'intervenuta verificazione di uno di tali accadimenti, possa rendersi necessario un accertamento giudiziale. La relativa pronunzia tuttavia avrà natura semplicemente dichiarativa, non potendo essere considerata il motore dell'effetto estintivo, il quale procede, come detto, per altra via nota1.

Una volta che possa dirsi verificata una delle cause di scioglimento, si apre la procedura finalizzata all'estinzione dell'ente. In altre parole, si determinano modificazioni sostanziali nella struttura sociale, attivandosi particolari regole di natura procedimentale.

Anzitutto i soci amministratori vedono limitati i loro poteri ai soli affari urgenti (art. 2274 cod. civ. ); essi hanno altresì l'obbligo di promuovere la nomina dei liquidatori.

Si disputa se, in esito alla verificazione della causa di scioglimento, abbia luogo l'automatica modificazione del contratto quanto all'oggetto sociale. Secondo un'opinione infatti l'attività sociale dovrebbe reputarsi infatti in tal caso limitata alle operazioni di liquidazione nota2. Lo scopo sociale subirebbe analoga deviazione: non si tratterebbe più di dividere gli utili, bensì di conseguire la quota di liquidazione di spettanza di ciascun socio nota3. Corollario estremo di questa impostazione è l'ipotesi secondo la quale si determinerebbe addirittura una limitazione della capacità della società (probabilmente in questo senso cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3221/99 ).

In relazione alla prima tra le riferite impostazioni, si può osservare come la questione sia priva di una concreta rilevanza operativa. Una volta che abbia avuto luogo una causa di estinzione infatti diviene applicabile la disciplina specificamente approntata per il caso specifico. La detta normativa, contrassegnata da una chiara finalità liquidatoria, pone espressi limiti per l'attività dei amministratori e dei liquidatori (cfr. gli artt. 2274 e 2279 cod. civ. ). Appare tuttavia eccessivo, al di fuori delle dette esplicite limitazioni ed in difetto di un'espressa disposizione che la sancisca, giungere ad ipotizzare addirittura l'effetto di una compressione della capacità giuridica della società. E' pertanto preferibile concludere nel senso della permanenza della piena capacità generale della società nota4. Tutti gli atti posti in essere in nome e per conto della società saranno pur sempre riferibili ad essa (Cass. Civ. Sez. I, 10027/97 ), con il solo limite della opponibilità ai terzi dello stato di liquidazione e del difetto del requisito dell'urgenza dell'affare (se compiuto da un amministratore: cfr. l'art. 2274 cod. civ. ) o della novità dell'operazione (se posta in essere da un liquidatore: cfr. l'art. 2279 cod. civ. ). Ciò tuttavia a condizione che si dia conto della conoscenza in capo ai terzi di dette circostanze ( ex art. 2266 cod. civ. ). In altri termini non si produrrebbe alcuna limitazione della capacità giuridica della società, bensì una semplice limitazione dei poteri di rappresentanza nota5.

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Note

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Sostiene la necessità di un tale accertamento nel caso di impossibilità di conseguire l'oggetto sociale Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p. 284 e, più in generale, ogniqualvolta sorga contestazione in ordine alla sussistenza di una causa di scioglimento della società: Tribunale di Torino, 11/03/1983 ).
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nota

nota2

Ferri, Società (artt. 2247-2324), in comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 241.
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nota3

In questo senso Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980, p. 285.
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nota4

Jaeger-Denozza, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1989, p. 185.
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nota5

Così Jaeger-Denozza, op. cit., p. 185.
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Bibliografia

  • FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1980
  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981
  • JAEGER-DENOZZA, Appunti di diritto commerciale, Milano, 1989

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