Effetti diretti ed effetti riflessi




In materia di contratti è possibile che si verifichino effetti diretti che coinvolgono i terzi, vale a dire i soggetti che non assumono la qualifica di parti dell'accordo.

Nella stipulazione a favore dei terzi (art. 1411 cod.civ.) il vantaggio del terzo è voluto dalle parti, costituisce la concretizzazione dell'intento di esse. Si può dunque riferire di una siffatta efficacia come di un'efficacia diretta.

Diversa è l'efficacia riflessa o indiretta: si tratta di quegli effetti che si pongono come ulteriori rispetto a quelli oggetto di volizione, tipici rispetto all'atto posto in essere e che si producono quale conseguenza della conclusione dell'atto aggiuntiva  rispetto agli effetti diretti del medesimonota1 .

A ben vedere sembrano ipotizzabili due specie distinte di effetti riflessi: effetti riflessi di fatto ed effetti riflessi di diritto.

Un esempio dei primi e dei secondi varrà a meglio illustrare il concetto.

Assai banalmente, se Tizio vende a Caio l'appartamento in Roma, Via Appia n.23, Sempronio, unico figlio di Tizio non potrà più acquistarlo alla morte del padre jure successionis; Filano, che pure intendeva comprarlo da Tizio, del quale era amico, non avrà più questa possibilità.

E' chiaro che l'effetto riflesso di fatto non è altro se non la semplice conseguenza del mutamento dell'assetto giuridico introdotto nella realtà  e determinato dal perfezionamento di qualsiasi atto modificativo del mondo giuridico.

Più articolata è la disamina dell'aspetto afferente all'efficacia riflessa di diritto.

E' riconducibile ad essa anzitutto la rilevanza esterna che attiene ai diritti, ai doveri, alle obbligazioni dei terzi nota2.

Se Tizio vende un bene a Caio questo entra a far parte del patrimonio di costui e, dunque, oggetto della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod.civ.. I creditori di Caio, terzi rispetto al contratto di acquisto, potranno far valere i propri diritti di credito anche sul nuovo acquisto.

Qualora Sempronio alieni un appezzamento di terreno agricolo a Mevio, quest'ultimo viene a vantare una situazione soggettiva attiva che assume una consistenza valevole nei confronti di tutti i terzi. Chiunque cagionasse un danno alla proprietà sarà tenuto a risarcirlo a Mevio, nuovo proprietario.

Sussistendo un diritto reale di servitù a favore del fondo alienato il titolare del fondo servente sarà tenuto a rispettarne l'esercizio da parte del nuovo titolare. Nel caso in cui Filano,  imprenditore agricolo confinante, avesse vantato un diritto di prelazione in ordine alla alienazione in questione, potrà farlo valere fino ad ottenere il riscatto da Mevio.

E' dunque palese il vasto ambito di rilevanza esterna proprio degli effetti riflessi del contratto, effetti che tuttavia non si esauriscono in relazione a situazioni afferenti alla titolarità di diritti reali ed all'ambito contrattuale, come potrebbe sembrare dall'esemplificazione che precede.

Si pensi alle modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento.

A proposito della remissione del debito, l'art. 1301 cod.civ. prevede che, quando essa sia stata effettuata  a favore di un debitore solidale, l' effetto liberatorio (indiretto) si produce anche per gli altri condebitori, a meno che il creditore, al momento della remissione, non abbia espressamente riservato il proprio diritto nei loro confronti.

Ai sensi dell'art. 1300 cod.civ., sempre nelle obbligazioni solidali, la novazione intercorsa tra il creditore e uno dei condebitori produce effetto liberatorio anche a favore degli altri. La norma fa salva la possibilità che risulti il contrario.

Gli effetti riflessi nei confronti dei terzi non si esauriscono in quelli illustrati nella breve disamina condotta circa la rilevanza esterna del contratto innanzi condotta. I più notevoli tra essi hanno a che fare con un fenomeno la cui rilevanza impone una separata disamina: l'opponibilità, che ha a che fare con gli atti di alienazione di un diritto.

Essa va intesa come la prevalenza del titolo di acquisto scaturente dal contratto rispetto al titolo vantato dal terzo che sia incompatibile con il primo.

Note

nota1

L'efficacia riflessa è quella che si riverbera sul patrimonio di terze persone, per effetto non solo di un contratto, ma anche di un semplice atto giuridico unilaterale (si pensi p.es. alla remissione o alla novazione): cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.295.
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nota2

Cfr.Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.573.
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